Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27637 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27637 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/09/2023
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore dott. NOME COGNOME, rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio d ell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO.
Ricorrente
contro
NOME, rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso da ll’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo digitale pec del difensore .
Controricorrente
e
COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; RAGIONE_SOCIALE; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; RAGIONE_SOCIALE
Intimati
R.G. N. NUMERO_DOCUMENTO.
avverso l ‘ordinanza del Presidente del Tribunale di Fermo n. 635/2021 del 27. 7. 2021.
udita la relazione della causa svolta dal presidente NOME COGNOME nella camera di consiglio del 26. 9. 2023.
La Corte,
visto il ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE per la cassazione dell ‘ ordinanza del Presidente del Tribunale di Fermo n. 635 del 27. 7. 2021, che aveva accolto l’opposizione avanzata da NOME avverso il decreto del giudice di liquidazione de i compensi per l’attività svolta quale consulente tecnico d’ufficio nel procedi mento R.G. n. 1450/2011, riconoscendogli il compenso nella misura richiesta di euro 55.022,21, oltre accessori;
rilevato che il solo NOME ha notificato controricorso, mentre le altre parti non hanno svolto attività difensiva;
considerato che parte ricorrente, con atto depositato il 4. 9. 2023, sottoscritto dal curatore e dal difensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
che tale dichiarazione risulta accettata dal procuratore del controricorrente, sicché non deve darsi luogo alla pronuncia sulle spese;
che nulla, infine, deve disporsi in ordine alla debenza del c.d. doppio contributo, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, applicandosi tale misura soltanto nelle ipotesi in cui l’impugnazione sia rigettata ovvero dichiarata inammissibile o improcedibile, mentre nessuna pronuncia al riguardo deve essere adottata in caso di rinuncia al ricorso ( Cass. n. 14782 del 2018 );
visto l’art.391 cod. proc. civ.
P. T. M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 settembre 2023.
Il Presidente
NOME COGNOME