Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36102 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36102 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4476/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 2423/2019, pubblicata in data 21 novembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29
settembre 2023 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Ruvo di Puglia – decreto ingiuntivo nei confronti della RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere la consegna, in esecuzione dell’obbligazione assunta con contratto di vendita, di un impianto industriale e di tre beni mobili costituenti componenti del medesimo impianto (precisamente, di un pannello di comando, della password necessaria per il f unzionamento dell’impianto e dei manuali di istruzione relativi al funzionamento dell’impianto).
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso il predetto decreto e nel corso del giudizio RAGIONE_SOCIALE, stante l’inadempimento della controparte alle obbligazioni der ivanti dal contratto di vendita, modificava la domanda di adempimento in forma specifica del contratto, originariamente proposta con il ricorso monitorio, in domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art. 1453 cod. civ., chiedendo la condanna della controparte alla restituzione anche parziale del corrispettivo percepito.
Il Tribunale di Trani rigettava la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE, rilevando il giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Modena n. 1036 del 25 marzo 2009, che aveva rigettato l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, su ricorso
della RAGIONE_SOCIALE, per il pagamento del saldo del prezzo del medesimo impianto industriale.
La sentenza è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE e, in via incidentale, dalla RAGIONE_SOCIALE, in punto di spese di lite, dinanzi alla Corte d’appello di Bari , che ha rigettato il gravame principale ed accolto quello incidentale, confermando la fondatezza dell’eccezione di giudicato sollevata ; ha osservato che la decisione del Tribunale di Modena di accogliere la domanda di pagamento del saldo del prezzo del contratto di vendita precludeva all’appellante di dedurre l’esistenza di un fatto impeditivo del rapporto, quale l’inadempimento del venditore.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della decisione d’appello, affidato a cinque motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso e, a seguito di dichiarazione di fallimento, la RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di intervento.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, alla quale ha aderito, con separato atto, la RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la ‹‹ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 124 disp. att. c.p.c. -Omessa produzione di copia autentica della sentenza del Tribunale di Modena n. 1036 del 25/372009, munita del relativo attestato di cancelleria ai sensi dell’art. 124 disp . att. e trans. c.p.c. ›› , per avere i giudici di merito accolto l’eccezione di giudicato , sebbene non fosse stata prodotta, da parte della RAGIONE_SOCIALE, copia conforme della sentenza del Tribunale di Modena munita della attestazione della
cancelleria di intervenuto passaggio in giudicato.
Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per ‹‹ violazione e falsa applicazione degli artt. 360 n. 3 e n. 5 e 183 comma 4° c.p.c. -Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dei principi in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata -Omesso esame e, comunque, errata valutazione di un fatto decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nell’impossibilità di eccepire tempestivamente dinanzi il Tribunale di Modena la mancata riconsegna entro il 21/7/2004 del pannello di controllo ritirato dalla RAGIONE_SOCIALE il 17/10/2003 per eseguire una revisione tecnica ›› , per avere la Corte territoriale omesso di considerare che, dopo la notifica dell’opposizione al decreto ingiuntivo, la RAGIONE_SOCIALE aveva commesso ulteriori inadempimenti, che non era stato possibile contestare tempestivamente nell’ambito del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Modena.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ‹‹ Violazione e falsa applicazione degli artt. 360 n. 3), 4) e 5); 112 e 183 comma 4 cod. proc. civ. e degli artt. 2909, 1453 e 2697 cod. civ. -Omesso esame dei fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti costituiti dalla omessa comunicazione della password necessaria per l’avviamento ed il funzionamento dell’impianto; dalla mancata consegna del manuale di istruzioni necessario per il funzionamento dell’impianto stesso e dal mancato svolgimento dell’attività di formazione dei dipendenti della RAGIONE_SOCIALE ›› .
Evidenzia che il Tribunale, prima, e la Corte d’appello, successivamente, non hanno accertato la sussistenza di inadempimenti dedotti a sostegno della domanda di risoluzione del contratto.
Con il quarto motivo la ricorrente prospetta ‹‹ Violazione e falsa
applicazione degli artt. 360 n. 5 e 112 c.p.c. per mancata ammissione, senza motivazione alcuna, della C.T.U. richiesta sin dal primo grado di giudizio dalla RAGIONE_SOCIALE al fine di accertare fatti determinanti per la decisione ed oggetto di discussione tra le parti -Omessa valutazione della incidenza sulla capacità produttiva dell’impianto fornito dalla RAGIONE_SOCIALE della mancata riconsegna del pannello di controllo dell’impianto e degli altri inadempimenti contestati dalla RAGIONE_SOCIALE ›› , per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla richiesta di c.t.u. reiterata in grado di appello.
Con il quinto motivo si censura la decisione impugnata per ‹‹ violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 10 c.p.c. e 5 e 6 D.M. 247/2012. Erronea liquidazione, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, delle competenze legali in favore della stessa mediante applicazione di uno scaglione tariffario errato e per omessa specificazione dei criteri di liquidazione adottati in presenza di uno scostamento apprezzabile dei valori medi di tariffa ››.
La ricorrente sostiene che i giudici d’appello, nell’accogliere l’appello incidentale e nel determinare le spese di giudizio , hanno omesso di considerare che lo scaglione tariffario da prendere in considerazione era quello del valore indeterminabile, tenuto conto della intervenuta modifica della domanda.
Non deve procedersi all’esame dei motivi d’impugnazione in ragione del l’intervenuto atto di rinuncia da parte della ricorrente, al quale ha fatto seguito atto di adesione da parte della RAGIONE_SOCIALE.
A tan to consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio.
In conclusione, s’impone la declaratoria di estinzione del
giudizio, senza statuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., sez. 6-2, 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6-3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140; Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione