Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Quando il Giudizio si Estingue
La rinuncia al ricorso è un atto processuale fondamentale che può determinare la fine di una controversia legale prima che si arrivi a una sentenza definitiva. Questo strumento, seppur semplice nella sua essenza, ha conseguenze irrevocabili per le parti coinvolte. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un esempio pratico e chiaro di come la rinuncia del ricorrente porti inevitabilmente all’estinzione del giudizio, chiudendo di fatto ogni ulteriore discussione sul merito della vicenda.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine dalla liquidazione del compenso di un professionista, nominato liquidatore giudiziale nell’ambito di una procedura di concordato preventivo di una società. Il Tribunale aveva quantificato il suo compenso in una somma complessiva di 415.700,00 euro.
Ritenendo tale importo non adeguato e inferiore al compenso medio, tenuto conto dell’attivo e del passivo gestiti, e lamentando una motivazione carente da parte del giudice, il liquidatore aveva deciso di presentare ricorso per Cassazione.
Tuttavia, in un momento successivo, lo stesso liquidatore ha cambiato strategia, presentando una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso precedentemente depositato. Da notare che la società contro cui era stato promosso il giudizio (la cosiddetta ‘intimata’) non si era nemmeno costituita in giudizio per difendersi.
La Decisione della Corte e gli effetti della rinuncia al ricorso
Di fronte alla dichiarazione di rinuncia, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto. La decisione è stata puramente procedurale: i giudici non sono entrati nel merito della controversia, ovvero non hanno valutato se il compenso del liquidatore fosse giusto o meno.
La Corte ha semplicemente applicato il principio secondo cui la rinuncia della parte che ha promosso l’impugnazione, in assenza di altre condizioni, comporta la fine del processo. Di conseguenza, ha dichiarato formalmente l’estinzione del giudizio.
Le motivazioni
La motivazione alla base di questa ordinanza è diretta e ineccepibile dal punto di vista del diritto processuale. Il sistema giuridico prevede che la parte che ha dato inizio a un giudizio di impugnazione abbia anche il potere di porvi fine attraverso un atto unilaterale di rinuncia. Questo atto manifesta la volontà del ricorrente di non voler più proseguire nella causa.
Poiché la controparte non si era costituita, non vi era neanche la necessità di verificare un’eventuale accettazione della rinuncia o di decidere sulle spese legali. La volontà del ricorrente è stata quindi sufficiente a determinare l’esito del procedimento. La Corte si è limitata a constatare il verificarsi di una causa di estinzione prevista dalla legge, senza alcuna necessità di ulteriori indagini o valutazioni sulla questione originaria (la correttezza del compenso).
Le conclusioni
Questo caso evidenzia l’importanza strategica della rinuncia al ricorso. È una decisione che pone fine in modo definitivo al giudizio di impugnazione, rendendo immutabile la decisione che era stata impugnata (in questo caso, il decreto del Tribunale sul compenso). Le implicazioni pratiche sono significative: una volta dichiarato estinto il giudizio, non è più possibile riaprire la discussione sulla stessa questione in quella sede. La scelta di rinunciare, quindi, deve essere ponderata attentamente, poiché consolida gli effetti del provvedimento precedente e chiude ogni porta a una sua revisione da parte del giudice superiore.
Cosa succede se la parte che ha presentato un ricorso decide di ritirarlo?
La rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione, ponendo fine al procedimento.
La Corte di Cassazione ha esaminato la congruità del compenso del liquidatore?
No, la Corte non è entrata nel merito della questione. L’estinzione del giudizio, causata dalla rinuncia, ha impedito qualsiasi valutazione sulla questione originaria.
È stato necessario il consenso della controparte per la rinuncia?
No, nel caso specifico non è stato necessario, in quanto la controparte (intimata) non si era nemmeno costituita in giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20154 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20154 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21137/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE E IN C.P.
-intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE MILANO n. 25/2006 depositato il 13/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
Il Tribunale di Milano ha liquidato il compenso di NOMECOGNOME quale liquidatore giudiziale del concordato preventivo n. 25/2006, quantificato nell’importo complessivo di € 415.700,00, comprensivo degli acconti percepiti;
che il ricorrente ha promosso ricorso, con un unico motivo, deducendo che il co mpenso, tenuto conto dell’attivo e del passivo, fosse inferiore al compenso medio e che la motivazione resa dal Tribunale di Milano non desse contezza del ragionamento seguito dal giudice ai fini della decisione di quantificare il compenso;
che la società in concordato preventivo intimata non si è costituita nel giudizio di legittimità;
CONSIDERATO CHE
Il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso; che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione;
che non vi è costituzione dell’intimato;
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 09/07/2025.