Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36572 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36572 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2023
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19382/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME E COGNOME NOME, in difetto di domicilio eletto in ROMA, tutti domiciliati per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE E, PER ESSA, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via
INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale, unitamente all’AVV_NOTAIO, è rappresentato e difeso
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, PER ESSA, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE TEMA TERRE ESTRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMACREDITO RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
COGNOME
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
RAGIONE_SOCIALE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO
RAGIONE_SOCIALE
-intimati –
Avverso l ‘ordinanza del TRIBUNALE DI AREZZO emessa in data 1° febbraio 2022 nel procedimento di espropriazione immobiliare iscritto al n. 248 del R.G. Es. dell’anno 2008 ;
Rilevato che
NOME, NOME e NOME COGNOME hanno, uno actu, proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso l’ordinanza in epigrafe indicata con cui, in procedura di espropriazione immobiliare contro gli stessi intrapresa dal RAGIONE_SOCIALE e con l’intervento di plurimi creditori, il giudice dell’esecuzione, a definizione della fase sommaria dell’opposizione agli atti esecutivi dispiegata dagli esecutati, ha « dichiarato inammissibile l’opposizione », condannando gli opponenti alla refusione delle spese della fase e fissando termini per l’introduzione del giudizio di merito;
resistono, con separati controricorsi, RAGIONE_SOCIALE (e, per essa, RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (e, per essa, RAGIONE_SOCIALE);
non svolgono difese in grado di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe dettagliatamente specificate;
con provvedimento del 5 giugno 2023, il Presidente di sezione delegato di questa Corte ha formulato proposta di definizione agevolata del ricorso ai sensi del novellato art. 380bis cod. proc. civ., sul rilievo dell’inammissibilità dello stesso per una duplice, indipendente, ragione (non impugnabilità con ricorso per cassazione dell’ordinanza; tardività del ricorso);
a seguito di tempestiva istanza di decisione formulata da parte ricorrente è stata fissata la odierna adunanza camerale, in vista della quale hanno depositato memoria illustrativa parte ricorrente e i controricorrenti RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
AVV_NOTAIOiderato che
con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio fissata in esito all’istanza di decisione (e ritualmente comunicato alle parti costituite a cura della Cancelleria, giusta il disposto del novellato art. 390 cod. proc. civ.), i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con istanza di compensazione delle spese di lite, atto sottoscritto dal loro procuratore speciale;
hanno prestato accettazione alla rinuncia, con separate dichiarazioni rese dai rispettivi procuratori speciali, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (e, per essa, RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE;
va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, a mente del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ., nei rapporti tra i ricorrenti e RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (e, per essa, RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE;
va invece disposta condanna dei ricorrenti, in quanto parti danti causa al giudizio (e tra loro in solido per l’evidente identità di posizione processuale), alla refusione delle spese del giudizio di legittimità, nella misura conforme a tariffa professionale specificata in dispositivo, a favore di RAGIONE_SOCIALE (e, per essa, RAGIONE_SOCIALE), controricorrente che non ha preso posizione sulla rinunzia;
il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. 11/10/2017, n. 23912 );
AVV_NOTAIO. est. NOME COGNOME
p. q. m.
dichiara estinto il giudizio.
Condanna i ricorrenti, NOME, NOME e NOME COGNOME, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente RAGIONE_SOCIALE (e, per essa, RAGIONE_SOCIALE), che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di AVV_NOTAIOiglio della Terza Sezione