Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36567 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36567 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10376/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COMUNE di MILANO, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE
– intimati – avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di GENOVA n. 93/2018 depositata il 19/01/2018.
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 13/12/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME, osserva.
Rilevato che
a seguito di ordinanza interlocutoria del 27/01/2020 resa a conclusione dell ‘adunanza camerale del 25/09/2019, la causa è pervenuta all’a dunanza camerale del 13/12/2023;
è pervenuto atto di rinuncia a ricorso da parte della RAGIONE_SOCIALE socio unico.
Ritenuto che
la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove effettuato senza il rispetto di tali formalità, non dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ., valendo comunque a far ritenere venuto meno l’interesse alla decisione sul ricorso (Cass. n. 15980 del 14/07/2006 Rv. 592489 – 01);
la rinuncia, nella specie, non poteva essere comunicata o notificata, atteso che tutte le controparti sono rimaste intimate;
a tanto consegue che, potendo comunque la rinuncia, che comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, essere considerata quale esplicazione della perdita d’interesse della parte ricorrente alla decisione del ricorso, possa essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
nulla per le spese, non avendo alcun controparte svolto attività difensiva;
non vi è luogo a statuizione sulla debenza del cd. raddoppio del contributo unificato, trattandosi di misura correlata in senso tassativo a provvedimenti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità
dell’impugnazione (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di