Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36563 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36563 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 395/2022 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALERISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
R.G. 395/2022
COGNOME.
Rep.
C.C. 27/11/2023
C.C. 14/4/2022
ESTINZIONE PER RINUNCIA.
-resistente- avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di CAGLIARI -SEZIONE DISTACCATA di SASSARI n. 231/2021 depositata il 18/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che NOME COGNOME propose querela di falso in via incidentale, nel corso del giudizio davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Sassari, sostenendo che le relate di notifica e gli avvisi ricevimento RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento notificate dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e degli avvisi di addebito notificati dall’RAGIONE_SOCIALE erano falsi, perché la sottoscrizione degli avvisi di cui all’art. 140 cod. proc. civ. non era a lui riconducibile;
che, ammessa la querela dal Tribunale del lavoro e trasmessi gli atti al Tribunale della medesima sede per l’istruzione della causa e la decisione in composizione collegiale, quest’ultimo rigettò la domanda;
che la sentenza è stata impugnata dal COGNOME e la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha rigettato il gravame, condannando l’appellante alla rifusione RAGIONE_SOCIALE ulteriori spese del grado;
che contro la sentenza della Corte d’appello di Cagliari propone ricorso NOME COGNOME con atto affidato a quattro motivi;
che resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
che l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato un mero atto di costituzione.
Considerato che, con atto del 16 ottobre 2023, sottoscritto dalla parte e dal difensore AVV_NOTAIO, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, data l’intervenuta definizione di tutte le liti pendenti con l’Amministrazione finanziaria;
che, pertanto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto;
che nessuna accettazione o presa d’atto è intervenuta da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, per cui le spese del giudizio di cassazione devono essere poste a carico del ricorrente;
che, viceversa, nulla va disposto sulle spese in relazione all’RAGIONE_SOCIALE, posto che tale ente non ha depositato un controricorso;
che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis , al regime di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese dello stesso, liquidate in complessivi euro 5.000, oltre spese eventualmente prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza