Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso di Estinzione del Giudizio
La rinuncia al ricorso rappresenta uno strumento processuale decisivo che può alterare radicalmente l’esito di un contenzioso. Attraverso una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ci offre un’occasione per analizzare le conseguenze pratiche di questa scelta, in particolare per quanto riguarda la gestione delle spese legali. Comprendere quando e come utilizzare questo istituto può fare la differenza nella strategia difensiva.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un’azione revocatoria promossa da un istituto di credito. L’azione era diretta a rendere inefficace la costituzione di un fondo patrimoniale da parte di un soggetto che aveva agito come garante per una società debitrice. Il credito della banca era fondato su un decreto ingiuntivo di importo considerevole.
La Corte d’Appello aveva accolto le ragioni della banca, riformando la sentenza di primo grado. Di conseguenza, i debitori avevano proposto ricorso per Cassazione, lamentando l’illegittimità della decisione.
La Svolta Processuale: La Rinuncia al Ricorso
Durante il giudizio dinanzi alla Suprema Corte, si è verificato un evento determinante: i ricorrenti hanno notificato un atto di rinuncia al ricorso. Questa mossa è stata prontamente accettata dalla banca, la controparte nel processo.
L’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente è un elemento chiave, poiché condiziona direttamente la decisione del giudice sulle spese di lite. La dinamica processuale, a questo punto, si sposta dalla discussione sul merito della controversia alla semplice presa d’atto della volontà delle parti di porre fine al contenzioso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia e della relativa accettazione, ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Le motivazioni della sua decisione si fondano su due principi cardine del diritto processuale civile.
In primo luogo, la Corte applica l’articolo 391, comma 4, del Codice di procedura civile. Questa norma stabilisce che, in caso di rinuncia accettata, il rinunciante non può essere condannato al pagamento delle spese legali della controparte. Di conseguenza, ciascuna parte sostiene i propri costi per la fase di Cassazione. Questa regola incentiva accordi transattivi e soluzioni che prevengano un’ulteriore prosecuzione della lite.
In secondo luogo, i giudici chiariscono che non trovano applicazione le sanzioni per lite temeraria previste dall’articolo 96, commi 3 e 4, del Codice di procedura civile. Questo perché, come specificato dall’articolo 380-bis, comma 4, c.p.c., tali sanzioni sono previste solo quando il giudizio viene definito in conformità a una proposta di definizione accelerata formulata dal consigliere relatore, cosa che non è avvenuta in questo caso a causa dell’intervenuta rinuncia.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la rinuncia al ricorso, se accettata, è uno strumento efficace per chiudere un giudizio in Cassazione evitando la condanna alle spese. Questa decisione sottolinea l’importanza di una valutazione strategica del contenzioso in ogni sua fase. Per le parti, significa poter uscire da una lite potenzialmente lunga e costosa con un certo grado di controllo sui costi. Per gli avvocati, rappresenta un’opzione tattica da considerare attentamente, soprattutto quando le probabilità di successo dell’impugnazione appaiono incerte o quando si aprono margini per una soluzione concordata al di fuori delle aule di tribunale.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione e la controparte accetta?
Il giudizio viene dichiarato estinto, il che significa che il processo in quella fase si conclude senza una decisione sul merito della questione.
In caso di rinuncia al ricorso accettata, chi paga le spese legali?
Secondo l’art. 391, comma 4, c.p.c., la parte che rinuncia non viene condannata a pagare le spese legali della controparte. Ciascuna parte, quindi, sostiene i propri costi per il giudizio di Cassazione.
Perché la Corte ha dichiarato estinto il giudizio anziché decidere sulla controversia?
La Corte ha dichiarato l’estinzione perché la rinuncia all’appello, seguita dall’accettazione della controparte, elimina l’oggetto stesso del contendere dinanzi alla Cassazione, rendendo superflua una pronuncia sul merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28221 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28221 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6058 R.G. anno 2023 proposto da:
NOME, COGNOME NOME , elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
ricorrenti
contro
CASSA PADANA – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
contro
ricorrente avverso la SENTENZA n. 53/2023 emessa da CORTE D’APPELLO BRESCIA.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
LA CORTE OSSERVA
─ E’ stata impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Brescia che, respingendo la sentenza di primo grado, ha riconosciuto la fondatezza dell’azione revocatoria proposta da RAGIONE_SOCIALE PadanaRAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto l’atto di costituzione di un fondo patrimoniale con cui NOME COGNOME ha conferito la sua quota di proprietà di alcuni beni immobili. Il credito della banca attrice risulta fondato su di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per l’importo di euro 512.432,79: decreto emesso dal Tribunale di Brescia nei confronti del predetto NOME COGNOME, quale fideiussore della società debitrice RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è fondato su due motivi ed è resistito, con controricorso, da RAGIONE_SOCIALE Padana.
E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c.. A fronte di essa, il difensore della parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.
-Parte ricorrente ha successivamente notificato rinuncia al ricorso, onde il giudizio va dichiarato estinto. La rinuncia è stata oggetto di accettazione da parte della controricorrente.
– Stante l’adesione alla rinuncia non si fa luogo a condanna alle spese (art. 391, comma 4, c.p.c.).
– Poiché il giudizio non è definito in conformità della proposta , non trovano applicazione, ex art. 380bis c.p.c., comma 4, le disposizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c. .
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione