Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28684 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28684 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2023
ORDINANZA
Sul ricorso n. 31970/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso gli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOMECOGNOME domiciliato per legge in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e dife so dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI PALERMO n. 716/2021, pubblicata il 16 giugno 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19 gennaio 2018 presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME ha premesso di:
essere dipendente dal 1° novembre 1991 della RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) quale dirigente medico veterinario;
ricoprire, a seguito di contratto individuale per affidamento di incarico del 12 febbraio 2009, con decorrenza 1° aprile 2007, un incarico professionale di alta specializzazione.
Egli ha chiesto fosse accertato il suo diritto al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale nella misura di € 150,00 al mese per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 606/2019, ha rigettato il ricorso.
NOME COGNOME ha proposto appello che la Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 716/2021, ha accolto.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE ha depositato il 21 settembre 2023 atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c. con istanza di compensazione delle spese di lite, accettato dal controricorrente e sottoscritto dai difensori di entrambe le parti.
Pertanto, il giudizio è dichiarato estinto.
Nessuna statuizione sulle spese vi deve essere, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., stante l’intesa raggiunta dalle parti (Cass., Sez. 2, n. 18368 dell’8 giugno 2022).
Non ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico de ll’RAGIONE_SOCIALE , considerato l’esito della controversia.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 26