Rinuncia al ricorso: guida agli effetti processuali
La rinuncia al ricorso rappresenta un momento cruciale nel giudizio di legittimità, segnando la volontà del ricorrente di interrompere la lite. Questa decisione comporta l’estinzione del processo e ha riflessi significativi sia sulle spese che sugli oneri fiscali.
Rinuncia al ricorso: la fine del contenzioso
Analisi dei fatti
Nel caso in esame, il ricorrente ha presentato formalmente la rinuncia al ricorso precedentemente depositato presso la Corte di Cassazione. Le parti intimate non hanno svolto alcuna attività difensiva nel corso del procedimento. La Corte ha quindi dovuto valutare la regolarità della rinuncia e le sue conseguenze in termini di estinzione del processo e oneri fiscali.
La decisione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità. Poiché la rinuncia è stata formulata ritualmente, il processo non può proseguire verso una sentenza di merito. La Corte ha inoltre stabilito che non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, dato che le controparti non si sono costituite.
Gli effetti della rinuncia al ricorso
La rinuncia produce l’immediata interruzione del percorso giudiziario. Essendo un atto unilaterale, non richiede che le altre parti accettino la decisione per essere efficace. Questo strumento permette di chiudere rapidamente pendenze giudiziarie che le parti non intendono più coltivare, evitando il rischio di una sentenza sfavorevole.
Le motivazioni
La decisione si fonda sulla natura della rinuncia al ricorso come atto unilaterale recettizio, che comporta l’estinzione del processo ai sensi del codice di procedura civile. Un punto fondamentale riguarda l’aspetto fiscale: la Corte ha chiarito che non si applica il raddoppio del contributo unificato. Tale sanzione è prevista solo per i casi di rigetto integrale, inammissibilità o improponibilità del ricorso. L’estinzione, essendo una fattispecie diversa e non sanzionatoria, esclude l’aggravio economico previsto dal Testo Unico sulle spese di giustizia, in quanto norma di stretta interpretazione.
Le conclusioni
In conclusione, la rinuncia al ricorso rappresenta una via d’uscita efficace per terminare il contenzioso in Cassazione senza incorrere nelle sanzioni pecuniarie legate alla soccombenza o all’inammissibilità. La corretta formulazione dell’atto garantisce la chiusura del fascicolo e la protezione del patrimonio del ricorrente da ulteriori tasse giudiziarie, confermando l’importanza di una gestione strategica della fase di legittimità.
Cosa comporta la rinuncia al ricorso?
Determina l’estinzione immediata del processo e la fine del giudizio senza una decisione sul merito della controversia.
Serve l’accettazione della controparte per rinunciare?
No, la rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che produce i suoi effetti indipendentemente dal consenso delle altre parti.
Si paga il doppio contributo unificato in caso di rinuncia?
No, la sanzione del raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28543 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28543 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/10/2023
l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;
la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non esige, per la sua oper atività, l’accettazione della controparte ;
nello specifico NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati;
nessun provvedimento deve essere assunto in ordine alle spese, non avendo svolto la parte intimata alcuna attività difensiva;
il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di norma latu sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione (Cass. n. 19560/2015).
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 settembre 2023.