Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36506 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36506 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18612/2018 R.G. proposto da:
NOME NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME , elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME rappresentat i e difesi dall’avvocato COGNOME NOME
Oggetto: Divisione
R.G.N. 18612/2018
Ud. 07/07/2023 CC
-controricorrenti –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 1/2018 depositata il 11/01/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/07/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che:
–NOME NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1/2018 depositata il 11/01/2018;
–NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME hanno resistito con controricorso;
-la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.
-in data 12 maggio 2023, con atto ritualmente sottoscritto, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, nella loro veste di eredi di NOME COGNOME – deceduto dopo la proposizione del ricorso – hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;
-all’atto di rinuncia hanno aderito, unitamente al proprio difensore, i controricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, nonché – quale erede di NOME COGNOME, nelle more deceduta – NOME COGNOME, pur se non formalmente costituito nel giudizio di legittimità;
Ritenuto che:
-ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto;
-nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo, senza che occorra l’accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008);
-gli adempimenti previsti dall’art.390 c.p.c. – la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti – sono finalizzati soltanto ad ottenere l’adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016).
-ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale;
-nella specie, l’atto di rinuncia contiene la contestuale accettazione dei controricorrenti, nonché del citato NOME COGNOME – che ha comunque sottoscritto per accettazione la rinuncia – e, con atto di transazione, le parti hanno previsto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;
-il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese ex art. 391 c.p.c.;
-non si deve dare atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24
dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 6888 del 2015) e – trattandosi di misura eccezionale con finalità preventivo-deterrente (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020) – è oggetto di stretta interpretazione (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 19562 del 2015), con la conseguenza che la sua applicazione è esclusa quando la pronuncia non rientra in alcuna delle fattispecie previste dalla norma (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
Dichiara estinto il giudizio il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell ‘adunanza camerale in data 7 luglio 2023.