Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14257 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 14257 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20126/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, domicilio digitale EMAIL, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore ;
Oggetto: impiego Licenziamento disciplinare
Pubblico
–
R.G.N. 20126/2023
Ud. 07/02/2024 PU
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Dirigente pro tempore ;
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE V AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA , in persona del Dirigente pro tempore ;
ISTITUTO DI RAGIONE_SOCIALE SUPERIORE NOME COGNOME DI SAN COGNOME DI SAVENA (BO) , in persona del Dirigente pro tempore ;
tutti domiciliati ope legis in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO STATO che li rappresenta e difende
-controricorrenti – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 73/2023 depositata il 13/02/2023.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 07/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia;
preso atto della mancata comparizione dei procuratori di entrambe le parti.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 73/2023 del 13 febbraio 2023, la Corte d’appello di Bologna, nella regolare costituzione degli appellati RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE V -AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA, ISTITUTO DI RAGIONE_SOCIALE SUPERIORE NOME COGNOME
DI SAN COGNOME, ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 70/2022 del 10 febbraio 2022, la quale, a propria volta, aveva respinto il ricorso del medesimo NOME COGNOME avverso i provvedimenti di sospensione e successiva destituzione dal servizio adottati ai sensi dell’art. 498, lett. a) e g), D. Lgs. n. 297/1994 nelle date, rispettivamente, del 28 settembre e 27 novembre 2020.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna ricorre ora NOME LO COGNOME.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE anche nelle sue articolazioni RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE V -AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA, ISTITUTO DI RAGIONE_SOCIALE SUPERIORE NOME COGNOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 295 c.p.c.; 653 cpp; 55ter, D. Lgs. n. 165/2001.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della motivazione.
Così sintetizzati i motivi di ricorso, si deve tuttavia dare atto che il ricorrente ha depositato in data 5 febbraio 2024 atto di rinuncia al ricorso.
Detta rinuncia non risulta né notificata ai ricorrenti né, da questi ultimi, accettata.
Come da questa Corte più volte chiarito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 34429 del 24/12/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2259 del 31/01/2013; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018; Cass. Sez. 5 Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020), in difetto dei requisiti di cui all’art. 390 c.p.c. tra i quali rientra la notifica della rinuncia ma non anche l’accettazione l’accettazione, non avendo la rinuncia carattere c.d. ‘ accettizio ‘ – l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità, salvo che la controparte manifesti la volontà di ottenere, comunque, la pronuncia sull’oggetto del contendere.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo stata manifestata alcuna volontà di ottenere pronuncia sul ricorso.
Per ciò che attiene il regime delle spese di lite, l’assenza di accettazione viene a precludere l’applicazione dell’art. 391, quarto comma, c.p.c. (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020), ritenendo tuttavia questa Corte di disporre egualmente l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Non sussistono i presupposti processuali per l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo
introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, in quanto tale meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di inammissibilità del gravame sopravvenuta (nella specie per sopravvenuto difetto di interesse – Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 13636 del 02/07/2015).
P. Q. M.
La Corte:
dichiara il ricorso inammissibile;
compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio all’esito della