Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7367 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7367 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10141/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME , tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato -Differenze retributive
R.G.N. 10141/2018
Ud. 21/02/2024 CC
dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrenti –
avverso la sentenza n. 620/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA depositata il 26/09/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che:
–RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 620/2017, depositata il 26/09/2017 ;
–NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME hanno resistito con controricorso;
-la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380bis .1, c.p.c.
-in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, la ricorrente ha rinunciato al ricorso;
-all’atto di rinuncia ha apposto visto il procuratore dei controricorrenti, munito di procura recante il potere di accettazione della rinuncia;
Ritenuto che:
-ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto;
-nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo, senza che occorra l’accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. Sez. Un. n. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008);
-gli adempimenti previsti dall’art.390 c.p.c. – la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti – sono finalizzati soltanto ad ottenere l’adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016).
-ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale;
-nella specie, l’atto di rinuncia contiene la contestuale accettazione del procuratore dei controricorrenti;
-il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese;
-stante il tenore della pronuncia, non vi sono i presupposti per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass. n. 34025/2023; Cass. n. 23175/2015), senza che tuttavia si debba rendere formale
attestazione di non sussistenza, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass. Sez. U, n. 4315/2020).
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in data 21 febbraio