Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30538 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30538 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23040/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrenti-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
–
contro
ricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 2390/2018 depositata il 13/04/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che:
il giudizio trae origine dalla domanda proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME, nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME per chiedere l’annullamento dell’atto di compravendita concluso tra il de cuius e NOME COGNOME, l’accertamento della lesione della quota legittima e la riduzione delle disposizioni testamentarie;
-all’esito dei giudizi di merito, la Corte d’Appello di Roma dichiarava l’estinzione del giudizio di appello nei rapporti tra COGNOME NOME e COGNOME NOME e l’appellata COGNOME NOME e rigettava l’ appello nei confronti di COGNOME NOME;
-avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ha resistito con controricorso COGNOME NOME;
COGNOME NOME è rimasta intimata;
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
in prossimità della camera di consiglio, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato atto di rinuncia al ricorso al quale NOME ha prestato adesione;
Ritenuto che:
-ai sensi dell’art. 390 cod. civ. proc., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto;
nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, non richiesta dall’art. 390 c.p.c.;
-trattandosi di atto unilaterale recettizio, infatti, essa produce l’estinzione del processo senza che occorra l’accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comportando il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008);
-ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. civ. proc., la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale;
-nella specie, l’atto di rinuncia è stato sottoscritto per adesione dal procuratore della controricorrente;
il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese.
P. Q. M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 19/10/2023.
Il Presidente
NOME COGNOME