Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1591 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1591 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26798/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in Giugliano in Campania in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, Comune NOME, Comune NOME, Comune NOME, Comune NOME, Comune NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 261/2020 depositata il 22/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 261/2020 della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata in data 22/01/2020, affidato a quattro motivi;
NOME COGNOME, NOME, NOME, NOMENOME NOME NOME NOME Comune hanno resistito con controricorso;
-con atto ritualmente sottoscritto, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in data 04/12/2025, ha depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c., corredato dall’a desione alla rinuncia sottoscritta dai controricorrenti, con integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Considerato che:
ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto.
nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390 c.p.c. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo, senza che occorra l’accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008).
-gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. -la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti – sono finalizzati soltanto ad ottenere l’adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016).
ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altri parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale;
-nel caso di specie, l’atto di rinuncia al ricorso è stato ritualmente depositato in data 4/12/2025, corredato di tutti gli elementi richiesti dalla norma, pertanto, esso è idoneo a determinare l’estinzione del processo;
– il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 15 gennaio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME