Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16628 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 16628 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7534/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende con procura speciale;
-ricorrente-
contro
CONDOMINIO DI INDIRIZZO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende con procura speciale; -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 17406/2019 depositata il 13/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che:
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 13 settembre 2019, con la quale era stata confermata la sentenza del Giudice di Pace di Roma, che aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri condominiali pari ad € 350,20 in favore del RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO;
il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
-il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
in prossimità della camera di consiglio, con atto depositato il 7.2.2024, NOME COGNOME ha rinunciato al ricorso, rinuncia che è stata accettata dal RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO INDIRIZZO.
Ritenuto che:
-ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto;
-nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dall’accettazione delle altre parti, come risulta testualmente dall’art. 390 c.p.c.;
-gli adempimenti previsti dall’art.390 c.p.c. -la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti -sono finalizzati soltanto ad ottenere l’adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (Cass. n. 2317/2016);
-ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è, infatti, pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale;
-nella specie, all’atto di rinuncia del ricorrente è seguito atto di accettazione della rinuncia dell’8 febbraio 2024 da parte del controricorrente;
-il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione