Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1273 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1273 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 37078-2019 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO COGNOMEINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOMECOGNOME
– intimato- avverso la sentenza n. 673/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 09/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
Sulla premessa di aver concluso un contratto di appalto con l’impresa RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Urbino la RAGIONE_SOCIALE per sentirla condannare alla riconsegna del cantiere. A sostegno della sua pretesa, l’attrice contestava alla convenuta una serie di asseriti inadempimenti, in forza dei quali ella avrebbe inviato alla convenuta, in data 09.02.2002, una diffida a riprendere i lavori entro 15 giorni; poiché detto tempo sarebbe inutilmente tr ascorso, sosteneva l’attrice che il contratto intercorrente tra le parti si sarebbe risolto di diritto.
1.1. RAGIONE_SOCIALE elevava domanda riconvenzionale per sentire dichiarare il recesso unilaterale ed ingiustificato dal contratto di appalto. Nelle more del giudizio interveniva estinzione della società attrice, con conseguente cancellazione dal registro delle imprese.
Il Tribunale di Urbino rigettava entrambe le domande, compensando le spese di lite.
La socia accomandataria dell’estinta RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e i soci accomandanti NOME COGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOMECOGNOME impugnavano la suddetta pronuncia innanzi alla Corte d’Appello di Ancona che, con sentenza n. 673/2019, dichiarava l’appello inammissibile e improcedibile per difetto di legittimazione attiva dei proponenti, condannandoli alla rifusione delle spese di lite del grado.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOMECOGNOME affidandolo a due motivi.
Si difendeva depositando controricorso NOME COGNOME nella sua duplice qualità di ex socia della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e
di cessionaria dei crediti contestati, cedutile dalla società RAGIONE_SOCIALE
Restava intimato NOME COGNOME nella sua qualità di ex socio della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza NOME COGNOME e NOME COGNOME si costituivano mediante nuovo difensore, avvocato NOME COGNOME giusta procura in calce alla memoria, in sostituzione dell’avvocato NOME COGNOME deceduto in data 21.06.2020.
In prossimità dell’adunanza perveniva atto di rinuncia al ricorso sottoscritto da entrambe le parti in causa.
CONSIDERATO CHE:
Ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto.
1.1. Gli adempimenti previsti dall’art. 390 cod. proc. civ. – la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti – sono finalizzati soltanto ad ottenere l’adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. proc. civ. (Cass. n. 2317/2016).
1.2. Ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., infatti, la condanna non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.
1.3. Nella specie, avendo trovato le parti in causa una transazione dell’intera lite, l’atto di rinuncia comunicato da NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOME è stato accettato da NOME COGNOME e NOME COGNOME e di tanto ne danno atto i rispettivi difensori.
Il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese.
Non ricorrono ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 – i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, trattandosi di rinuncia con adesione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda