Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4216 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4216 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17873/2023 R.G. proposto
da
DELLA RAGIONE COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME
Oggetto: Azione di responsabilità organi sociali
R.G.N. 17873/2023
Ud. 08/01/2025 CC
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOME
-intimati – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 187/2023 depositata il 26/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
–COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 187/2023 depositata il 26/01/2023;
–RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
-sono rimasti intimati RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
-in data 12 dicembre 2023, il Consigliere delegato, ha formulato proposta di definizione ex art. 380bis c.p.c. segnalando la inammissibilità del ricorso.
-a detta proposta ha fatto seguito istanza del ricorrente per la definizione del giudizio.
-la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.
-in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, COGNOME ha rinunciato al ricorso;
-l’atto di rinuncia è stato accettato dalla controricorrente;
Ritenuto che:
-ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto;
-nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo, senza che occorra l’accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008);
-gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. – la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti – sono finalizzati soltanto ad ottenere l’adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016);
-ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale;
-nella specie, all’atto di rinuncia ha fatto seguito l’accettazione della controricorrente e le parti hanno previsto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;
-il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese;
-stante il tenore della pronuncia, non vi sono i presupposti per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass. n. 34025/2023; Cass. n. 23175/2015), senza che tuttavia si debba rendere formale attestazione di non sussistenza in dispositivo, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass. Sez. U, n. 4315/2020).
P. Q. M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima