Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16675 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 16675  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11529-2024 proposto da:
COGNOME NOME,  rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato – avverso la sentenza n. 1013/2023 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 08/05/2024 R.G.N. 747/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
R.G.N.11529/2024
COGNOME.
Rep.
Ud.10/04/2025
CC
RILEVATO CHE
NOME COGNOME impugna la sentenza n. 1013/2023 della Corte d’appello di Milano che ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva rigettato la domanda volta a conseguire la rivalutazione integrale del trattamento pensionistico escludendo l’applicazione della percentuale di cui all’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022, per violazione dell’art. 34, comma 1, della legge n. 448/1998, in relazione all’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 e agli artt. 3, 36 e 38 Cost.
INPS è rimasto intimato.
A seguito di richiesta di decisione depositata dal ricorrente nei confronti della proposta di definizione accelerata del presente giudizio, è stata fissata l’odierna adunanza camerale, nella quale il collegio ha riservato il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
In data 17 febbraio 2025 è stata depositata rinuncia al ricorso che così recita:  ‘A  seguito  della  pubblicazione  della  sentenza n.19/25  della  Corte  costituzionale,  con  la  quale  sono  state respinte le tre questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309 della L.197/22 (Legge di bilancio 2023) che erano state sollevate dalle Corti dei Conti, si dichiara per il ricorrente di rinunziare al ricorso’.
La  rinuncia  non  è  sottoscritta  dalla  parte  ed  il  difensore  ha allegato la procura, che è la stessa procura alle liti allegata al
ricorso,  in  cui  è  previsto  il  potere  di  ‘rinunciare  agli  atti  del giudizio e rinunciare all’azione’.
Nulla quanto alle spese, essendo INPS rimasto intimato.
La rinuncia al ricorso e la conseguente estinzione del giudizio valgono ad escludere che la Corte abbia deciso in conformità alla  proposta  e,  di  conseguenza,  non  trova  applicazione  l’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ..
Non  sussistono  i  presupposti  per  imporre  il  pagamento  del doppio contributo unificato in ragione dell’intervenuta rinuncia al ricorso (Cass. Sez. Un. n. 19976/2024).
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 aprile 2025