Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10304 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10304 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/04/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4286/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende
-ricorrente- contro
NOME, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende
-controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 936/2020 pubblicata il 01/12/2020.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME. Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa
NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza n.936/2020 pubblicata il 01/12/2020, ha rigettato il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nella controversia con NOME COGNOME.
La controversia ha per oggetto il diritto al pagamento della indennità di funzione per l’incarico di presidente della RAGIONE_SOCIALE nel periodo dal 29/09/2014 al 15/02/2015, come previsto dall’art. 10 dello statuto della RAGIONE_SOCIALE, come modificato nel 2009.
Il Tribunale di Catanzaro accoglieva la domanda proposta dal COGNOME e la Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado.
Per la cassazione della sentenza della Corte territoriale la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso affidato a tre motivi, al quale COGNOME resiste con controricorso.
La Procura generale, nella memoria depositata il 23 febbraio 2025, ha concluso per il rigetto del ricorso, ed ha confermato tale richiesta in udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 03/02/2025, sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato, il ricorrente ha rinunciato al ricorso per cassazione.
Sussistono i presupposti per pronunciare l’estinzione del processo, senza alcuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, perché la parte controricorrente ha aderito alla rinuncia ex art.391 ultimo comma cod. proc. civ.
Non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, non applicabile in caso di pronuncia
di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità (Cass. n. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte Suprema