Rinuncia al ricorso: gli effetti dell’estinzione in Cassazione
La rinuncia al ricorso rappresenta un istituto fondamentale del diritto processuale civile, permettendo la chiusura anticipata di un contenzioso davanti alla Suprema Corte. Nel caso analizzato, la controversia riguardava originariamente un’azione di simulazione, ma l’iter giudiziario si è interrotto prima di una decisione nel merito.
Il contesto della controversia
La vicenda trae origine da un’impugnazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il tema centrale del contendere era la simulazione di atti giuridici, una fattispecie complessa che richiede prove rigorose per dimostrare che la volontà reale delle parti differisce da quella dichiarata nel contratto. Tuttavia, durante la pendenza del giudizio di legittimità, il ricorrente ha scelto di depositare un atto formale di rinuncia.
La procedura di estinzione del giudizio
Quando viene presentata una rinuncia al ricorso, la Corte di Cassazione deve limitarsi a verificare la regolarità dell’atto e dichiarare l’estinzione del processo. Questo meccanismo evita l’impiego di risorse giurisdizionali per cause che le parti non intendono più perseguire, garantendo efficienza al sistema giustizia.
La gestione delle spese legali
Un aspetto cruciale dell’ordinanza riguarda la liquidazione delle spese. Secondo il codice di procedura civile, la rinuncia solitamente comporta l’onere delle spese a carico del rinunciante. Tuttavia, esiste un’eccezione rilevante: se le parti intimate non hanno depositato controricorsi o svolto attività difensiva, non vi è alcun costo da rimborsare.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano esclusivamente sull’applicazione dell’articolo 391, comma 4, del codice di procedura civile. Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente ha manifestato in modo inequivocabile la volontà di abbandonare il giudizio attraverso il deposito dell’atto di rinuncia. Tale atto, se regolarmente notificato o comunicato, priva la Corte del potere di decidere sulla questione di merito (la simulazione). In merito alle spese, la Corte ha osservato che i resistenti sono rimasti intimati senza svolgere alcuna difesa attiva, rendendo superflua ogni statuizione sulla soccombenza economica.
Le conclusioni
Le conclusioni dell’ordinanza sanciscono l’estinzione definitiva del giudizio. Questo provvedimento conferma che la rinuncia al ricorso è uno strumento efficace per la definizione dei processi, specialmente quando intervengono accordi stragiudiziali o valutazioni di opportunità che rendono non più necessario il vaglio della Cassazione. Per i professionisti e le parti, resta fondamentale monitorare l’attività difensiva della controparte per prevedere correttamente l’esito sulle spese di lite in caso di abbandono della causa.
Cosa succede se il ricorrente rinuncia al ricorso in Cassazione?
Il giudizio viene dichiarato estinto e la Corte non entra nel merito della controversia, limitandosi a prendere atto della volontà della parte.
Chi paga le spese legali in caso di rinuncia?
Generalmente il rinunciante deve rimborsare le controparti, ma se queste non hanno svolto attività difensiva, la Corte non provvede alla liquidazione delle spese.
Qual è la norma che regola la rinuncia in Cassazione?
La disciplina è contenuta nell’articolo 391 del codice di procedura civile, che regola sia l’estinzione che la condanna alle spese.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28964 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28964 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
Oggetto: simulazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25292/2022 R.G. proposto da o e difeso dall’AVV_NOTAIO
COGNOME NOMENOME NOME NOMENOME con domicilio in Sulmona, INDIRIZZO.
-RICORRENTE –
contro
NOME.
COGNOME NOME.
COGNOME NOME.
-INTIMATI- avverso l a sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 404/2022, pubblicata in data 15.3.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12.7.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
-ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c. non deve provvedersi sulle spese, non avendo i resistenti svolto difese.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 12.7.2023.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME