Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34052 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34052 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27251/2021 R.G., proposto da:
NOME COGNOME ; elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE ), che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
REPUBBLICA ITALIANA – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI , in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore
; -intimata- per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 2335/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE di APPELLO
di ROMA, depositata il 30 marzo 2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ha proposto ricorso nei confronti RAGIONE_SOCIALEa Repubblica Italiana –RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore , per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza 30 marzo 2021 n. 2335 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma, con cui è stata rigettata l’ impugnazione da lui proposta avverso la sentenza n.9703 del 2015 del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato prescritto il suo diritto al risarcimento del danno per la mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata remunerazione spettante per la frequenza del corso di specializzazione medica da lui seguito nel periodo compreso tra il 1983 e il 1991;
non ha svolto difese la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, restando intimata;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
Considerato che:
è pervenuta, a mezzo deposito telematico, in data 25 settembre 2023, dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta digitalmente dal difensore del ricorrente, munito a tal fine di specifico mandato già in seno alla procura conferita per il ricorso;
la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 391 cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l ‘ estinzione del presente giudizio di cassazione;
non avendo la RAGIONE_SOCIALE svolto difese nella presente sede, non v’è luogo a provvedere sulle spese;
Per Questi Motivi
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione