Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28382 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28382 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2023
ORDINANZA
Oggetto
Accertamento rapporto di lavoro Licenziamento orale Differenze retributive
R.G.N. 30054/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/09/2023
CC
sul ricorso 30054-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, dai quali Ł rappresentata e difesa;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, domiciliati in INDIRIZZO,
presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, dai quali sono rappresentati e difesi;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 507/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/8/2020 R.G.N. 1657/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO che :
con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e rigettava l’appello principale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza non definitiva n. 537/2014 e contro la sentenza definitiva n. 1306/2015 del Tribunale di Latina;
avverso tale decisione l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
hanno resistito gli intimati con controricorso;
CONSIDERATO che :
a seguito della fissazione dell’adunanza camerale i difensori della ricorrente hanno depositato atto in cui hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, rappresentando che, nelle more, le parti hanno definito transattivamente ogni reciproca pretesa e questione relative ai rapporti dedotti in giudizio e
che, conseguentemente, la ricorrente non ha più interesse al ricorso; l’atto risulta sottoscritto con firma digitale da uno dei difensori della ricorrente, il quale, stando alla procura speciale in atti, è munito anche del potere di rinunciare, e lo stesso atto risulta poi notificato ai difensori dei controricorrenti;
risultando regolare la rinuncia al ricorso deve essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;
le spese di questo giudizio di cassazione possono essere compensate tra le parti, come richiesto dalla rinunciante nell ‘atto suddetto, tenendo conto che la rinuncia riflette una sopravvenuta definizione transattiva della controversia, in assenza di contestazioni a riguardo dei controricorrenti;
non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell’impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del