Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25151 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25151 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27444/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del responsabile p.t. RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio legale AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t. Dott. AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione;
-controricorrente – avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Firenze n. 1492/22, depositata il 23 giugno 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che il fallimento RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, proponendo opposizione alla stima RAGIONE_SOCIALE‘indennità dovuta per l’espropriazione di un fondo sito nel Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), e riportato in Catasto al foglio 11, particelle 537-546 e 549, e per l’occupazione temporanea di un altro fondo riportato alla particella 548;
che si costituì l’RAGIONE_SOCIALE, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto;
che con ordinanza del 23 giugno 2022, la Corte d’appello di Firenze ha accolto la domanda, determinando a) l’indennità di espropriazione in Euro 283.000,00, oltre agl’interessi legali dall’espropriazione al saldo, b) l’indennità di occupazione legittima in Euro 108.090,00, oltre agl’interessi legali semplici dalla data RAGIONE_SOCIALE‘occupazione a quella RAGIONE_SOCIALE‘esproprio ed agli ulteriori interessi legali sulla somma complessivamente determinata dalla domanda giudiziale al saldo, c) l’indennità di occupazione temporanea in Euro 71.072,22, oltre agl’interessi legali semplici dalla data RAGIONE_SOCIALE‘occupazione a quella RAGIONE_SOCIALE‘esproprio ed agli ulteriori interessi legali sulla somma complessivamente determinata dalla domanda giudiziale al saldo, d) ponendo a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE le spese per la nomina dei periti, e e) ordinandole di depositare gl’importi liquidati presso la competente RAGIONE_SOCIALE;
che con decreto del 25 ottobre 2022, la Corte d’appello ha poi pro-
ceduto, sull’accordo RAGIONE_SOCIALEe parti, alla correzione degli errori materiali contenuti nella precedente ordinanza, disponendo che a) gl’interessi siano dovuti soltanto sugl’importi eccedenti quelli già depositati presso la competente RAGIONE_SOCIALE, e b) il deposito abbia luogo al netto di quanto già versato dalla convenuta prima del decreto di esproprio;
che avverso la predetta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, cui il fallimento ha resistito con controricorso;
che il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione del giudizio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis , primo comma, cod. proc. civ., a seguito RAGIONE_SOCIALEa quale la ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis , secondo comma, cod. proc. civ.
Considerato che con atto sottoscritto il 4 luglio 2024 dal difensore, a tanto abilitato dalla procura speciale conferita in calce all’istanza di decisione depositata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis , secondo comma, cod. proc. civ., notificato alla controparte e depositato in Cancelleria in pari data, l’RAGIONE_SOCIALE ha rinunciato all’impugnazione, dichiarando che nelle more del giudizio le parti sono addivenute ad un accordo transattivo che prevede la rinuncia al contenzioso in atto, e chiedendo non farsi luogo alla condanna alle spese;
che con atto sottoscritto anche dal difensore il 4 luglio 2024, il curatore del fallimento ha dichiarato di accettare la predetta rinuncia, chiedendo anch’egli che non si faccia luogo alla condanna alle spese;
che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore a quella RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall’art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del procedimento, senza che occorra provvedere al regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, avuto riguardo all’accettazione RAGIONE_SOCIALEa rinuncia, che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., preclude la condanna alle spese;
che in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di una misura riferibile ai soli casi in cui l’impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d’interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (cfr. Cass., Sez. VI, 18/07/ 2018, n. 19071; 12/11/2015, n. 23175).
P.Q.M.
dichiara estinto il processo. Compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Roma l’11/07/2024