Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5698 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 5698  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
sul ricorso 13939/2021 proposto da:
NOME e RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME – controricorrente – nonché contro
– intimata – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 1083/2020 depositata il 13/11/2020;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 29/01/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, il primo nella sua veste di fideiussore della seconda e la seconda nella sua veste di debitrice, impugnano con un ricorso affidato a due motivi e resistito da RAGIONE_SOCIALE, l’epigrafata sentenza con la quale la Corte di appello di Genova, adita dagli odierni ricorrenti per la riforma della decisione che in primo grado ne aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo notificato loro dalla banca a fronte dei saldi negativi di conto, ha confermato le determinazione del giudice di prima istanza in punto alla rappresentanza sostanziale del soggetto che per conto della banca aveva conferito la procura alle liti, richiamando a tale riguardo le risultanze della deliberazione adottata il 29.5.2007 dal Consiglio di amministrazione di questa, ed ha quindi dichiarato inammissibile il proposto motivo di gravame in punto alla legittimità del recesso dagli intrattenuti rapporti di conto, non confrontandosi esso con il rigetto dell’analoga doglianza decretato dal giudice di primo grado.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo  motivo  di  ricorso deduce  la  nullità  dell’impugnata decisione per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. perché  la  Corte  di  appello  avrebbe  rigettato  il  motivo  di  gravame afferente all’eccepito difetto di rappresentanza sostanziale del soggetto conferente la procura alle liti per conto della banca a mezzo
di  una  motivazione  apodittica,  inidonea,  da  un  lato,  a  superare l’obiezione inerente ai limiti di importo entro cui era riconoscibile il potere  rappresentativo  del  funzionario  che  aveva  sottoscritto  la procura,  dall’altro  a  chiarire  come  una  diversa  conclusione  potesse argomentarsi dalla citata delibera amministrativa del 29.5.2007.
3. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. per la contraddittorietà che affliggerebbe la sentenza impugnata nel fatto che essa, rigettando l’eccezione della banca, abbia in relazione al parametro evocato, dichiarato inizialmente ammissibile il proposto atto di gravame, ed abbia poi, invece, dichiarato inammissibile il terzo motivo di appello, afferente al in quanto esso, reiterando i medesimi argomenti già negativamente vagliate dal primo giudice, non si confrontava con le ragioni enunciate da questo.
ha  depositato dichiarazione di rinuncia al  ricorso  ed  ha  chiesto  che  sia  dichiarata l’estinzione del giudizio. Il relativo atto consta essere sottoscritto dal citato difensore, è privo dell’accettazione della controparte ed il suo depositato è stato accettato dal sistema in data 29.1.2025 alle ore recesso  della banca,  per  difetto di specificità 4. In data 28.1.2025  il difensore dei ricorrenti 9.11.
Ne discende che la dichiarazione di rinuncia non può reputarsi tardiva in quanto l’adunanza ha avuto inizio alle ore 10.00 del 29.1.2025 e che neppure può reputarsi inefficace in quanto, benché sia stata sottoscritta dal solo difensore, dalla procura speciale al medesimo conferito ai fini del ricorso per cassazione si apprende che il difensore dei ricorrenti era anche abilitato per loro conto a rinunciare agli atti. La mancata accettazione della controparte non elide l’efficacia di detto atto, ma non solleva il collegio dal liquidare le spese in adesione al principio di causalità.
P.Q.M.
Dichiara  estinto  il  giudizio  per  intervenuta  rinuncia  al  ricorso  e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida in favore  di  parte  resistente  in  euro  7200,00,  di  cui  euro  200,00  per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 29 gennaio 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME