Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30276 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30276 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 22384 -2018 proposto da:
NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso e nel lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso e nello studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME E NOME COGNOME – controricorrente – avverso la sentenza n. 76/2018 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il 18/01/2018 R.G. n. 834/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Oggetto
LSU Regione Sicilia Assegno integrativo Modalità di calcolo Rinuncia al ricorso
R.G.N.22384/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/10/2023
CC
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento dell’appello proposto dalla locale RAGIONE_SOCIALE, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di NOME COGNOME, della somma di € 5.940,64, a titolo di differenze maturate sull’importo integrativo dovuto ai lavoratori socialmente utili, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 468/1997 e dell’art. 44 della l. r. Sicilia n. 23/2002, che l’RAGIONE_SOCIALE aveva liquidato senza includere nella base di calcolo la tredicesima mensilità e l’indennità di ateneo;
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE ;
in data 28 settembre 2023 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rinuncia accettata il successivo 2 ottobre dall’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
la rinuncia è rituale, perché redatta nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione ;
poiché la rinuncia è stata accettata dalla parte personalmente, che ha prestato adesione anche alla richiesta compensazione delle spese del giudizio di legittimità, è applicabile l’art. 391, comma 4, cod. proc. civ. e, pertanto, non occorre statuire sul regolamento delle spese medesime, che resta affidato all’intesa raggiunta dalle parti;
il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr. fra le tante Cass. n. 25794/2023 e Cass. n. 28543/2023).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso nella Adunanza camerale del 3/10/2023