Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24031 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24031 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/08/2025
ASSICURAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16510/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’ Avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv.
NOME COGNOME – controricorrente –
nonché contro
A1 RAGIONE_SOCIALE
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– intimate – avverso la sentenza n. 504/2023 della CORTE DI APPELLO DI TORINO, depositata il 18 maggio 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 5 giugno 2025 dal Consigliere COGNOME
Rilevato che
la società RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, articolando tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, in epigrafe indicata, la quale ha rigettato gli appelli dai vari contraddittori proposti avverso la sentenza in prime cure resa dal Tribunale di Cuneo di condanna della RAGIONE_SOCIALE (intermediario), della RAGIONE_SOCIALE (broker distributore) e della RAGIONE_SOCIALE (emittente) al risarcimento del danno contrattuale patito da NOME COGNOME in relazione alla stipula di una polizza unit linked e per la violazione degli obblighi di informazione e correttezza;
resiste, con controricorso, NOME COGNOME mentre non svolgono difese in grado di legittimità le altre parti intimate;
il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio fissata per la trattazione della causa, parte ricorrente ha formulato rinuncia al ricorso senza pronuncia sulle spese, atto sottoscritto dal procuratore speciale della società;
la rinuncia è stata incondizionatamente accettata dal controricorrente, con atto sottoscritto dal suo procuratore speciale;
va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, a mente del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.;
il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione ;
p. q. m.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione