Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35736 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35736 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso nr.15566/2016 proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che, unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, li rappresentano e difendono giusta procura in atti;
-ricorrenti –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione Coatta Amministrativa, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
INDIRIZZO presso lo Studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende come da procura in atti
-controricorrente –
Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bologna
-intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello Bologna nr. 866/2016, depositata in data 19/5/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza depositata in data 19/5/2016, ha respinto i reclami proposti, con separati atti (che avevano dato origine a tre procedimenti riuniti), da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza, pronunciata in data 18/2/2016 dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che aveva dichiarato, su istanza del Commissario Liquidatore, lo stato di insolvenza della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione Coatta Amministrativa ( breviter , RAGIONE_SOCIALE)
1.1 La Corte distrettuale premetteva che l’organo destinatario del diritto ad essere sentito nel corso del procedimento volto all’accertamento dello stato di insolvenza andava individuato in quello munito dei poteri immediatamente prima dell’emanazione del provvedimento stesso o, al più, quello in carica al momento cui si faceva risalire l’insolvenza stessa.
1.2 Evidenziavano i giudici bolognesi che, essendo stata RAGIONE_SOCIALE, prima dell’intervento del decreto di liquidazione coatta amministrativa, dapprima per un brevissimo tempo avviata alla procedura di risoluzione ex art. 17 e ss. D.lvo 180/2015 e, prima ancora, sottoposta ad amministrazione straordinaria ex artt. 70 e 98 lett. a) e b) Tub previo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo, i legali rappresentanti nei cui confronti andava instaurato il contraddittorio ex art 195 e 15 l.fall. erano il commissario della risoluzione della crisi e i commissari straordinari, non dunque i componenti del disciolto organo amministrativo; a non diverse conclusioni si perveniva ponendo come termine di riferimento l’insorgere del dissesto della RAGIONE_SOCIALE manifestatosi in coincidenza con l’istaurazione della procedura di risoluzione (21 -22/11/2015) e divenuto conclamato al momento della messa in l.c.a.
2 NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ricorrono per RAGIONE_SOCIALEzione sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria; RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese mediante controricorso. mentre il Procuratore Generale della Corte d’Appello di Bologna è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 L’unico mezzo di impugnazione denuncia violazione o falsa applicazione dell’art 82, comma 2 TUB in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 e 4 per non avere l’impugnata sentenza accertato la nullità del procedimento per l’accertamento dello stato di insolvenza, non essendo stata disposta in quel procedimento l’audizione degli organi che avevano la legale rappresentanza , quali cessati prima dell’assoggettamento della RAGIONE_SOCIALE all’amministrazione straordinaria.
2 I ricorrenti hanno depositato, in data 17/11/2013, atto di rinuncia, personalmente sottoscritto, al quale RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Liquidatore, ha prestato adesione rinunciando a propria volta alle specifiche difese.
2.1 Consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza un provvedimento sulle spese, atteso che l’adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
PQM
Dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso. Così deciso nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2023