Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29989 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29989 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25481/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, per RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), indirizzo PEC: EMAIL
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO in R.G. 2483/2015 depositato il 22/08/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
1. -con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE proposta ex art. 98 l.fall. da RAGIONE_SOCIALE;
-quest’ultima, per il tramite di RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE intimato ha resistito con controricorso;
-con memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c. parte ricorrente ha dato atto di aver depositato in data 30/07/2021 l ‘atto di rinuncia al ricorso, corredato delle ricevute di accettazione e consegna in formato .msg della notificazione eseguita all ‘indirizzo pec del legale del RAGIONE_SOCIALE controricorrente, nonché della comunicazione pec di detto difensore recante l’ accettazione della rinuncia;
-analogo deposito dell’originale di notifica dell’ atto di rinuncia e della correlata accettazione è stato effettuato dal controricorrente.
Considerato che
5. -sussistono i presupposti ex art. 390 c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese processuali, poiché l’intervenuta accettazione del controricorrente esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. U, 34429/2019; Cass. 9474/2020);
6. -in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di misura riferita ai casi di rigetto o dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità, non suscettibile d’interpretazione estensiva o analogica per il suo carattere eccezionale e sanzionatorio (Cass. 23175/2015, 19071/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater , d.P.R. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell ‘ art. 13 citato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/09/2023