Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29328 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29328 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
ORDINANZA
Oggetto: autonomo
Lavoro
R.G.N. 2335/2018
Ud. 10/10/2023 CC
sul ricorso iscritto al n. 2335/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME , elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-controricorrenti –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO CALTANISSETTA n. 265/2017, depositata il 2/11/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che:
-il RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n. 265/2017, depositata il 2/11/2017;
–COGNOME NOME e COGNOME NOME (quest’ultima quale erede dell’originario attore NOME COGNOME) hanno resistito con controricorso;
-la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.
-in prossimità dell’udienza, con ‘istanza congiunta’ sottoscritta dalle parti e dai rispettivi procuratori, è stato dato atto della intervenuta rinuncia al ricorso da parte del RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, con accettazione della medesima da parte dei controricorrenti;
Ritenuto che:
-ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto;
-nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dall’accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo, senza che occorra l’accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008);
-gli adempimenti previsti dall’art.390 c.p.c. – la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti – sono finalizzati soltanto ad ottenere l’adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016).
-ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale;
-nella specie, l’atto di rinuncia contiene la contestuale accettazione dei controricorrenti e, con atto di transazione, le parti hanno previsto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;
-il presente giudizio di assazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese;
-non trova applicazione applica il disposto dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in quanto tale misura trova applicazione nei soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15);
P. Q. M.
Dichiara estinto il presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell ‘adunanza camerale in data 10 ottobre