Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16128 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16128 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14317/2022 R.G., proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME ; elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso lo Studio dell’Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME che li rappresentano e difendono, in virtù di procura su foglio separato da intendersi in calce al ricorso;
-ricorrenti-
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI , in persona del Presidente del Consiglio pro tempore ; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA , MINISTERO DELLA SALUTE , MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE , in persona dei rispettivi Ministri pro tempore ; tutti
rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrenti-
per la cassazione della sentenza n. 7859/2021 della CORTE d ‘ APPELLO di ROMA, depositata il 25 novembre 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME ed NOME COGNOME hanno proposto ricorso nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri indicati in epigrafe per la cassazione della sentenza 25 novembre 2021, n.7859 della Corte d ‘ appello di Roma, con cui è stata rigettata l’ impugnazione da loro spiegata avverso la sentenza n.16016 del 2020 del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato prescritto l’azionato diritto al risarcimento del danno per la mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata remunerazione spettante per la frequenza del corso di specializzazione medica seguito nel periodo compreso tra il 1982 e il 1985;
hanno risposto con controricorso le amministrazioni statali intimate;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
Considerato che:
sono pervenute, a mezzo deposito telematico, in data 25 marzo 2025, dichiarazioni di rinuncia al ricorso sottoscritte dai ricorrenti e dai loro difensori;
la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, secondo comma, cod. proc. civ., per cui, a norma dell’art. 391 cod. proc. civ., sussistono
le condizioni per dichiarare l ‘ estinzione del presente giudizio di cassazione;
le spese del medesimo giudizio possono essere compensate nella misura di un terzo; a norma dell’art.390, secondo comma, cod. proc. civ., in assenza dell’accettazione della controparte, i ricorrenti vanno condannati, in solido, al pagamento, in favore della amministrazione statale controricorrente, dei residui due terzi, liquidati come in dispositivo.
Per Questi Motivi
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione;
compensa le relative spese nella misura di un terzo e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla amministrazione statale controricorrente i residui due terzi, che liquida in Euro 1.700,00, oltre le spese prenotate a debito;
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione