Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13677 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13677 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8740-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 568/2022 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/10/2022 R.G.N. 249/2021;
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 08/02/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO che :
con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze rigettava l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME NOME contro la sentenza del Tribunale di Lucca n. 45/2021; accoglieva, invece, l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE contro la stessa sentenza e, in riforma della stessa, revocava nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 528/2019 emesso il 22 novembre 2019; compensava per metà le spese del giudizio tra il COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE e condannava quest’ultima alla rifusione della restante metà in favore del COGNOME, come liquidate per ogni grado; condannava, invece, l’appellato alla rifusione, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle spese del doppio grado del giudizio, come liquidate per ogni grado, e poneva a carico della RAGIONE_SOCIALE il c.d. raddoppio del contributo unificato;
avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
ha resistito l’intimato COGNOME con controricorso;
CONSIDERATO che :
il difensore della ricorrente ha depositato telamaticamente in data 30.11.203 atto in cui la ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e che è sottoscritto anche dal suo difensore;
risultando regolare la rinuncia al ricorso, deve essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;
ex art. 306, ultimo comma, c.p.c., stante l’accordo delle parti circa le spese processuali, dette spese devono essere interamente compensate;
non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell’impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’8.2.2024 .