Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33693 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33693 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19300/2022 R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Bologna n. 693 del 28/3/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal AVV_NOTAIO;
CONSIDERATO CHE
-con decreto di trasferimento del 12/7/2017, emesso nell ‘ ambito della procedura esecutiva n. 753/2012 e 621/2014 r.g. esec. del
Tribunale di Bologna, NOME COGNOME acquistava la piena proprietà, gravata da diritto di abitazione, dell ‘ immobile sito in Bologna, INDIRIZZO; successivamente, conveniva in giudizio, dinanzi al medesimo Tribunale, NOME COGNOME chiedendo, tra l ‘ altro, che fosse dichiarata l ‘ inefficacia del diritto di abitazione sull ‘ immobile, la nullità o la decadenza di tale diritto, la cancellazione della relativa trascrizione, il rilascio dell ‘ immobile da parte del convenuto e la condanna di quest ‘ ultimo al pagamento di un ‘ indennità per l ‘ occupazione senza titolo, oltre che delle spese di lite;
–NOME COGNOME si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree;
-il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 21063 del 19 dicembre 2018, rigettava tutte le domande dell ‘ attore;
-la Corte d ‘ appello di Bologna, con la sentenza n. 693 del 28 marzo 2022, rigettava l ‘ appello di NOME COGNOME;
-avverso la predetta sentenza, NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, al quale resisteva con controricorso NOME COGNOME;
-in data 31/10/2025 il ricorrente ha formalizzato rinuncia al ricorso per cassazione;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 18/11/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
-ai sensi dell ‘ art. 391 c.p.c., va dichiarata l ‘ estinzione del giudizio di legittimità per rituale rinuncia;
-non essendo intervenuta adesione alla rinuncia, occorre provvedere sulle spese di questo giudizio, ponendole a carico del ricorrente rinunciante; dette spese sono liquidate, secondo i parametri normativi e con distrazione delle spese in favore del difensore (AVV_NOTAIO) dichiaratosi antistatario, nella misura indicata nel dispositivo;
p. q. m.
la Corte dichiara l ‘ estinzione del giudizio;
condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente -con distrazione in favore dell ‘ AVV_NOTAIO -le spese del giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 18 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME