Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17471 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17471 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10963/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, e per essa RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di procuratrice, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-resistente- nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-resistente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, REGIONE LAZIO, RAGIONE_SOCIALE, PREFETTURA DI RAGIONE_SOCIALE, PREFETTURA DI AVELLINO, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE BERGAMO
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 2633/2024 depositata il 15/04/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME, medico libero-professionista, ha presentato ricorso, affidato ad un unico motivo (violazione dell’art. 77 CCII, in tema di rapporti tra controllo di fattibilità giuridica ed economica) avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il reclamo contro il decreto con cui il Giudice Delegato del Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile la proposta di concordato minore ex art. 74, comma 2, CCII, basata su un piano di durata pari a diciassette anni, poiché, pur riconoscendo che la durata del piano non pone una questione di fattibilità giuridica, bensì di convenienza per i creditori (Cass. 27544/2019; conf. Cass. 17391/2020, 34150/2024), ha ritenuto che una così lunga durata fosse ostativa alla formulazione del giudizio di fattibilità;
–RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, seguito da memoria, mentre i restanti intimati non hanno svolto difese; -in data 30.1.2025 la ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 comma 3 c.p.c., sottoscritto dal difensore munito di idonea procura speciale, con richiesta di compensazione delle spese, dichiarando di non avere più interesse alla decisione; con atto del 23.5.2025 la controricorrente, per il tramite del difensore munito di procura speciale, ha dichiarato di accettare e di
-aderire alla rinuncia alla stessa comunicata.
CONSIDERATO CHE
-sussistono i presupposti ex art. 390 c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese processuali, poiché l’intervenuta accettazione del controricorrente esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., (cfr. Cass., Sez. U, 34429/2019; Cass. 9474/2020);
-non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 228 /12, trattandosi di misura riferibile ai soli casi si rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non suscettibile d’interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (Cass. 23175/2015, 19071/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater , d.P.R. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell ‘ art. 13 citato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/05/2025.