Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27103 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27103 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11901/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso
Pec EMAIL
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE ARENZANO , in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, per procura in calce al controricorso, pec EMAIL
–
contro
ricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso
Pec EMAIL
-controricorrente -ricorrente incidentale –
avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2679/2022 depositata il 25/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Letta la rinuncia al ricorso principale da parte di RAGIONE_SOCIALE depositata in data 9.2.2024 ritualmente comunicata alle altre parti costituite;
letta la rinuncia al ricorso incidentale da parte di RAGIONE_SOCIALE depositata il 19.4.2024 ritualmente comunicata alle altre parti costituite;
ritenuto che le rinunce, accettate, rispettivamente, dalla ricorrente incidentale e dalla ricorrente principale, hanno i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;
atteso che va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale, mentre va disposta la condanna della ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE;
considerato, quanto al contributo unificato, che deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., sez. 6 -2, 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 -3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n. 10140/2020, cit.);
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio di legittimità estinto per rinuncia delle ricorrenti, principale e incidentale. Compensa tra le ricorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.000,00, di cui euro 1.800,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 2/7/2024