Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26987 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26987 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12569/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, p.e.c.: EMAIL
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale, dall’AVV_NOTAIO, , così elettivamente domiciliata
-controricorrente e ricorrente incidentale –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in Arenzano, in persona dell’amministratore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, p.e.c.: EMAIL
-controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 1085/2023, pubblicata in data 8 maggio 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE, in Arenzano, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso su istanza di RAGIONE_SOCIALE, con il quale si chiedeva il pagamento di somme a titolo di servizio idrico integrato, eccependo che non erano dovute quelle afferenti al servizio di depurazione, perché inesistente e comunque non conforme alla normativa comunitaria.
Il giudizio, nel quale interveniva anche RAGIONE_SOCIALE, veniva definito dal Giudice di pace con sentenza n. 1954/2021, che accoglieva la domanda del RAGIONE_SOCIALE, dichiarando che nulla fosse dovuto alla convenuta.
La sentenza è stata impugnata dalla società soccombente e, in via incidentale, dal RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Genova, che ha respinto il gravame.
Avverso la suddetta sentenza RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, spiegando ricorso incidentale, sulla base di cinque motivi.
RAGIONE_SOCIALE, in Arenzano, ha resistito con controricorso.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
La ricorrente principale e la ricorrente incidentale hanno depositato atti di rinuncia ai ricorsi e memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le intervenute rinunce esimono il Collegio dallo scrutinio dei motivi del ricorso principale e di quello incidentale.
Le rinunce non risultano accettate dal RAGIONE_SOCIALE, ma ciò non ne esclude la validità ed efficacia, posto che la rinuncia al ricorso non ha carattere accettizio, cosicché essa esplica effetti anche qualora il destinatario non vi abbia aderito, salvo l’onere delle spese sul rinunciante (cfr., tra le tante, Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140; Cass., sez. 3, 11/10/2022, n. 29660).
A tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia delle ricorrenti, principale e incidentale.
La ricorrente principale va condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del RAGIONE_SOCIALE controricorrente, mentre nel rapporto tra le parti ricorrenti le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., sez. 6 -2, 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 -3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n. 10140/2020, cit.).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente principale al rimborso, in favore del RAGIONE_SOCIALE controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00 per compensi, oltre A spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione