Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26228 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26228 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22450/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) , domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dai difensori
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di SALERNO n. 97/2021 depositata il 02/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
R.G. 22450/2021
COGNOME.
Rep.
C.C. 18/6/2024
C.C. 14/4/2022
ESTINZIONE PER RINUNCIA.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che con ricorso ai sensi dell’art. 702 -bis cod. proc. civ. la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE convennero in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, davanti al Tribunale di Salerno, chiedendo che, previo accertamento dell’occupazione senza titolo, da parte della convenuta, di un complesso immobiliare oggetto di un precedente contratto di leasing, la stessa fosse condannata al rilascio di quel bene;
che si costituì in giudizio la società convenuta, rilevando che vi era cessazione della materia del contendere a causa della pendenza di trattative aventi ad oggetto l’acquisto del complesso immobiliare e chiedendo il rigetto della domanda;
che il Tribunale accolse la domanda, condannò la RAGIONE_SOCIALE al rilascio dell’immobile e al pagamento delle spese processuali;
che la decisione è stata impugnata dalla parte soccombente e nel giudizio si è costituita la RAGIONE_SOCIALE in nome e per conto della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE;
che la Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 2 febbraio 2021, ha rigettato il gravame e ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado;
che contro la sentenza della Corte d’appello di Salerno propone ricorso la RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a due motivi;
che resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, non in proprio, ma in nome e per conto della RAGIONE_SOCIALE, come da atto di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale .
Considerato che, con atto del 15 giugno 2024, il difensore della società ricorrente, munito della relativa procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendosi perfezionato tra le parti, nelle more, un accordo transattivo globale;
che il difensore della società controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia, con compensazione delle relative spese;
che, pertanto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto e, stante l’accettazione della rinuncia , non si deve provvedere sulle spese, secondo la previsione del l’ultimo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.;
che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis , al regime di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui non ricorrono i presupposti processuali perché la società ricorrente sia tenuta a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l’impugnazione medesima .
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza