Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26085 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26085 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12591/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che l a rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE ARENZANO, in persona dell’amministratore p.t., elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che l a rappresenta e difende;
-ricorrente incidentale- contro RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE G IN ARENZANO -intimati-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di GENOVA n. 1082/2023 depositata il 08/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
La società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a 4 motivi avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 1082 dell’8 maggio 2023, di rigetto del l’appello .
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE G in Arenzano. Con separato controricorso resiste la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che spiega altresì ricorso incidentale.
CONSIDERATO CHE:
3. La ricorrente principale società RAGIONE_SOCIALE, premettendo che in data 14 luglio 2023 è stata pubblicata l’Ordinanza n. 20361/2023, confermata anche da Cass. Civ. n. 25258/2023; Cass. Civ. n. 25259/2023; Cass. Civ. n. 25260/2023; Cass. Civ. n. 25261/2023; Cass. Civ. n. 25262/2023, con la quale la Suprema Corte, giudicando in relazione all’applicazione della tariffa di
depurazione ad alcune utenze ubicate nel Comune di Rapallo (GE), ha di fatto aggiornato definitivamente l’interpretazione della disciplina introdotta dall’art. 8-sexies del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 -recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente” -in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008; disciplina, poi, articolata “operativamente” nel decreto RAGIONE_SOCIALE del 30 settembre 2009 recante “Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione”, ha depositato, prima dell’udienza, ‘Atto di rinuncia al ricorso in Cassazione ex art. 390 c.p.c.’ .
La ricorrente incidentale società RAGIONE_SOCIALE ha depositato ‘atto di rinuncia al ricorso incidentale ex art. 390 c.p.c.’.
Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia delle ricorrenti, in via principale e incidentale, con compensazione tra le medesime delle spese del giudizio di cassazione.
4.2. La ricorrente principale società RAGIONE_SOCIALE va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE G in Arenzano, che non risulta aver depositato alcun atto di accettazione della rinunzia dalla medesima effettuata, secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia. Condanna la ricorrente principale società RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre a
spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza