Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25565 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25565 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24444/2021 R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO (pec: EMAIL) e con questi elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso, (pec: EMAIL.), ex lege
Oggetto:Re sponsabilità civile
generale – Responsabilità per
fatto illecito –
Spoglio –
Rinuncia – Estinzione.
CC 22.03.2024
Ric. n. 24444/2021
Pres A, RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME domiciliate in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione,
INDIRIZZO;
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 287/2021 pubblicata 9/03/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2024 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Fatti di causa
La Corte d’appello di Salerno ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME (nella qualità di eredi di NOME COGNOME), avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4551/2017 che aveva condannato NOME COGNOME (quale erede di COGNOME NOME) al risarcimento del danno liquidato in euro 41.846,53 in favore dei predetti, nella dedotta qualità, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT dal 28.03.2017 fino alla data di pubblicazione della sentenza ed interessi legali rivalutati via via fino al soddisfo, oltre la condanna al pagamento delle spese e competenze di lite.
Avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione. Hanno resistito con unico controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c..
Ragioni della decisione
Superfluo l’esame dei motivi del ricorso per cassazione in quanto, in prossimità dell’udienza, è stato depositato atto di rinuncia al predetto ricorso, datato 22 gennaio 2024 e sottoscritto dal difensore della ricorrente a tale riguardo autorizzato (v. procura in atti).
CC 22.03.2024
Ric. n. 24444/2021
Pres A, RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
2. In assenza della accettazione non ricorre la condizione di legge di cui all’art. 391, comma 4, c.p.c., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante. A seguito della modificazione introdotta col d.lgs. n. 40/2006, tuttavia, la detta statuizione di condanna non è più necessitata, potendo il giudice discrezionalmente negarla. Compete pertanto alla Corte apprezzare l’esistenza di ragioni idonee a determinare il superamento della regola per cui, in base al principio di causalità, le dette spese dovrebbero far carico alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio per cassazione e poi determinato, con la rinuncia, la sua estinzione.
Nella specie, la rinuncia è stata motivata da elementi giustificativi ed in particolare, la rinunciante ha depositato in atti copia della scrittura privata del 20 febbraio 2023, sottoscritta da tutte le parti del presente giudizio, con cui le stesse hanno risolto transattivamente la lite, sottoscrivendo che in relazione al giudizio tuttora pendente dinanzi alla Corte di cassazione iscritto al n. R.G. NUMERO_DOCUMENTO ‘ le spese interamente compensate tra le parti’.
In proposito, il Collegio ritiene di compensare tra le parti integralmente le spese del presente giudizio, come tra le medesime parti convenuto.
La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485).
Per questi motivi
La Corte, dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia, compensa per intero le spese del presente giudizio tra le parti.
CC 22.03.2024 Ric. n. 24444/2021 Pres A, RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della