Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25426 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25426 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3071/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 861/2022 depositata il 06/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
I FATTI DI CAUSA
1.NOME, NOME e NOME COGNOME hanno chiesto al Tribunale di Bergamo, la condanna di RAGIONE_SOCIALE al rimborso di rimborso di 13 buoni fruttiferi postali: n. 3 buoni appartenenti alla serie P sottoscritti in data 21.5.1986; n.9 buoni appartenenti alla serie Q/P sottoscritti tra il 7.8.1986 e il 7.11.1986; n.1 buono appartenente alla serie Q sottoscritto in data 16.3.1987 assumendo che dovevano applicarsi i tassi di interesse riportati sul retro dei titoli, e non l’importo che le era stato offerto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.- La sentenza con cui il Tribunale di Bergamo ha condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore delle attrici di euro 130.780,11, oltre interessi legali dal 3.5.2017 al saldo effettivo, accogliendo così il calcolo degli interessi fatto dalla convenuta, e rigettando tutte le altre domande è stata impugnata dalle sig.re COGNOME con riguardo al solo capo riguardante i buoni appartenenti alla serie Q/P.
3.La Corte d’Appello di Brescia ha accolto il solo motivo d’appello concernente la decisione relativa alle spese di lite disponendo compensazione per metà delle spese relative ai due gradi di giudizio.
4.- Avverso detta sentenza, le appellanti ha presentato ricorso per cassazione affidandolo a due motivi di cassazione. Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rilevando preliminarmente la inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis 1° comma c.p.c. ed in subordine l’infondatezza dei motivi.
– In prossimità dell’adunanza le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso dichiarando di non avervi più interesse a seguito dell’emissione della Sentenza definita « leading case Varuolo» pubblicata il 26.7.2023, n. 22619/2023, dando atto di aver
notificato atto di rinuncia e procura speciale conferita alle procuratrici in data 13.6.2024; hanno chiesto che le spese del presente giudizio vengano compensate poiché il ricorso è stato notificato in data antecedente rispetto alla definizione della questione «buoni postali fruttiferi Q/P».
La rinuncia è stata ritualmente comunicata alle controparti che non risulta vi abbiano aderito. Ciò nondimeno il Collegio reputa sussistano giusti motivi di provvedere alla compensazione delle spese della presente fase del giudizio in considerazione del fatto che l’orientamento espresso nel precedente che ha indotto la ricorrente alla rinuncia si è consolidato solo in seguito, per effetto di successive pronunce di questa Corte.
6. ─ Il giudizio deve essere dunque dichiarato estinto, con integrale compensazione delle spese di lite del grado
P.Q.M.
La Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18.9.2024