Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20950 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 20950 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15035-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3923/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/11/2018 R.G.N. 235/2015;
Oggetto
R.G.N. 15035/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/05/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza in atti, in riforma parziale dell’impugnata sentenza, ferma nel resto, ha dichiarato il diritto di NOME COGNOME al riconoscimento dell’anzianità di servizio a decorrere dall’1.12.2003, il diritto dello stesso ricorrente all’inquadramento nel primo livello CCNL RAGIONE_SOCIALE Alimentare dall’1.1.2009 ed ha condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze r etributive per €32.433,72 , oltre accessori e spese, compensate per la metà.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE con un motivo di ricorso al quali ha resistito COGNOME NOME con controricorso. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Motivi della decisione.
Deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia, siccome attestata dall’atto congiunto di rinunzia del 17 maggio 2024 con il quale la ricorrente principale RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese e con incondizionata accettazione da parte del controricorrente NOME COGNOME.
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principale ed incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.5.2024