Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30157 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30157 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/11/2025
Oggetto
Responsabilità civile p.a. -Mancata attuazione direttive comunitarie -Medici specializzandi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28585/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , domiciliati digitalmente ex lege ;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, domiciliati digitalmente ex lege ;
–
contro
ricorrenti
–
avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma 5 ottobre 2022 n. 7337 e la sentenza del Tribunale di Roma n. 41/2021 pubblicata il 4 gennaio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
gli odierni ricorrenti, medici specializzati, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE.I.U.R., il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in anni antecedenti all’anno accademico 1991/92 ;
con sentenza n. 41 del 2021 il Tribunale rigettò la domanda risarcitoria ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione opposta dalle amministrazioni convenute;
l a Corte d’appello di Roma con ordinanza ex art. 348bis c.p.c. ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dai soccombenti;
i soccombenti hanno impugnato per cassazione con un unico ricorso in via principale l’ordinanza d’appello , sulla base di un solo motivo, ed in subordine la sentenza di primo grado, con tre motivi;
la RAGIONE_SOCIALE e le altre amministrazioni sopra indicate hanno resistito con controricorso, e chiesto la condanna dei ricorrenti per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE;
considerato che:
sono state depositate, telematicamente, in data 6 ottobre 2025,
dichiarazioni di rinuncia al ricorso, da parte dei dottori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, debitamente sottoscritte dalle parti e dal loro difensore;
successivamente, in data 15 ottobre 2025, il procuratore dei rimanenti ricorrenti, richiamando la procura speciale conferita per il ricorso ed evidenziando che la stessa gli conferiva anche il potere di rinunciare agli atti del giudizio, ha depositato anche per essi dichiarazione di rinuncia;
sul piano formale le rinunce soddisfano i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione;
deve pertanto essere emessa conforme declaratoria;
non risultando pervenuta adesione alle rinunce da parte RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti occorrerà comunque provvedere sulle spese;
al riguardo reputa il Collegio che la rinuncia, tanto più in quanto pervenuta solo in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza, giustifichi la compensazione solo per tre quarti, per il resto palesandosi l’impugnazione totalmente priva di fondamento, sotto tutti i profili dedotti, alla luce RAGIONE_SOCIALE consolidata giurisprudenza di questa Corte, come anche i rinuncianti riconoscono, seppure, come detto, con ingiustificato ritardo;
la rinuncia solleva tuttavia i ricorrenti dalla responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., invocata dalle amministrazioni controricorrenti;
deve anche escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione o RAGIONE_SOCIALE sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e,
trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
P.Q.M.
dichiara estinto per rinuncia il presente giudizio di legittimità.
Compensa per tre quarti tra le parti le spese processuali, condannando tutti i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE restante parte, che liquida in Euro 3.100 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Terza Civile RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, il 21 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME