Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14685 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14685 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/05/2024
ORDINANZA
Sul ricorso R.G.N. 08445/2023
promosso da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
Roma Capitale , in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO (Avvocatura capitolina), presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6659/2022 della Corte d’appello di Roma, pubblicata in data 24/10/2022;
udita la relazione della causa svolta all’udienza in camera di consiglio del 17/01/2024 dal Cons. NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in data 08/09/2010, RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio il Comune di Roma perché – applicata l’esenzione di cui all’art. 18, comma 1, del Regolamento comunale, approvato con delibera consiliare n. 339/1998, recepito, per gli impianti pubblicitari, con delibera consiliare n. 145/2001 – venisse accertato il proprio diritto ad ottenere in restituzione le somme indebitamente versate a titolo di COSAP per gli anni 2002-2006, con condanna del Comune alla restituzione del complessivo importo di € 44.088,03 oltre interessi e maggior danno da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva in giudizio, il Comune di Roma, chiedendo il rigetto della domanda, in ragione della ritenuta inapplicabilità al caso di specie dell’ipotesi di esenzione prevista dall’art. 18 della Deliberazione consiliare n. 339/1998, non recepita dalla successiva Deliberazione consiliare n. 145/2001, che ha disciplinato l’applicazione del COSAP al settore dell’impiantistica pubblicitaria.
Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello, nel contraddittorio delle parti, riformava la decisione, respingendo la domanda di ripetizione.
Avverso questa decisione RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Roma Capitale si è difesa con controricorso.
In data 20/10/2023 il difensore della ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso a firma dell’Amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, già notificato alla controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per avere la Corte d’appello fornito una motivazione soltanto apparente per il rigetto della domanda (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione della disciplina sulla interpretazione degli atti di cui
all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale nonché degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione alle deliberazioni C.C. di Roma n. 339/1998 e n. 145/2001 e successive modifiche ed integrazioni (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Il difensore della ricorrente ha depositato, in data 20/10/2023, atto di rinuncia al ricorso a firma dell’Amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, notificato alla controparte.
Com’è noto, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione del controricorrente, poiché si tratta di atto che non ha carattere “accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020; Cass., Sez. 6 – L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015).
Poiché alla rinuncia non è seguita l’accettazione dell’altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l’art. 391, comma 4, c.p.c., che esclude la condanna alle spese del rinunciante, che pure ha chiesto di operare la compensazione.
Il giudice può, infatti, esercitare il potere discrezionale di escludere tale condanna solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale, che prevede la condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti, nel caso di specie non ravvisabili (così Cass. Sez. U, n. 24105 del 30/10/2020; Cass., Sez. 1, n. 9474 del 22/05/2020).
La declaratoria di estinzione esclude l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. 5, n. 25485 del 12/10/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 6.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio