Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11238 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11238 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9462/2022 R.G. proposto da:
ANNI NOME più 32, tutti rappresentati e difesi da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
pec
-ricorrenti-
Contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
R.G. 9462/2022
COGNOME.
Rep.
C.C. 27/2/2024
C.C. 14/4/2022
MEDICI SPECIALIZZANDI.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D ‘ APPELLO di CAGLIARI n. 424/2021 depositata il 28/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il dottor NOME COGNOME e gli altri medici indicati in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, la
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e la Regione Sardegna chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione da loro positivamente concluso;
che a sostegno RAGIONE_SOCIALE domanda esposero, tra l’altro, di essersi laureati in medicina e di aver conseguito ciascuno una diversa specializzazione in anni anteriori al 2006-2007, percependo gli emolumenti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ed aggiunsero che il legislatore nazionale aveva stabilito, con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 -di recepimento, tra l’altro, RAGIONE_SOCIALE direttiva 93/16/CE un incremento del compenso in favore dei medici specializzandi, incremento che aveva avuto effettiva attuazione, però, solo con l’art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007;
che, pertanto, tale aggiornamento doveva, ad avviso RAGIONE_SOCIALE attori, essere a loro riconosciuto, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali, a titolo contrattuale o, in subordine, di risarcimento dei danni;
che si costituirono in giudizio la RAGIONE_SOCIALE e le altre parti convenute, eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda;
che il Tribunale, esclusa la legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE Regione Sardegna, rigettò la domanda;
che la decisione è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 28 settembre 2021, ha rigettato il gravame ed ha compensato le ulteriori spese del grado;
che contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso il dottNOME COGNOME e altri 32 medici, con unico atto affidato ad un solo motivo;
che resiste la sola RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
che la trattazione è stata fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ. e il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni.
Considerato che, con atto RAGIONE_SOCIALE‘8 febbraio 2024, il difensore dei ricorrenti, munito RAGIONE_SOCIALEe relative procure speciali, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendosi consolidato presso questa Corte un orientamento giurisprudenziale contrario alle tesi prospettate dai ricorrenti;
che, pertanto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese;
che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis , al regime di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, per cui i ricorrenti non sono tenuti a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza