Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28877 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28877 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2025
ORDINANZA
nel ricorso R.G. n. 01095/2024
promosso da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO , in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente
avverso la sentenza n. 1620/2023 della Corte di appello di Brescia, pubblicata il 30/10/2023 e notificata in pari data;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Cons. NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 145/2023, il Tribunale di Cremona annullava l’ingiunzione di pagamento di € 19.492, 12, emessa dal RAGIONE_SOCIALE ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE), per il pagamento del canone di locazione non abitativa di una porzione di terreno sita nel RAGIONE_SOCIALE stesso.
La società risultava inadempiente poiché, dopo il pagamento dei primi anni di canone così come concordato nel contratto stipulato il 12/04/2016, sosteneva (come comunicato all’Amministrazione Comunale con nota del 23/12/2020) di dover pagare unicamente la somma di € 516,46 a titolo di TOSAP o COSAP (ora Canone Unico Patrimoniale).
A fronte dell’inadempimento, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE notificava ingiunzione di pagamento ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910, contro la quale la RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione, che veniva accolta.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva appello contro tale statuizione.
La Corte d’ appello di Brescia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1620/2023, in totale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Cremona accoglieva l’ impugnazione, rigettando l’opposizione avverso l’ingiunzione.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE , affidando l’impugnazione a tre motivi.
Ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
In data 03/09/2025, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal suo rappresentante e dai difensori nominati, nonché dal Sindaco del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e dal suo difensore, per accettazione, anche per quanto attiene alla compensazione delle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 826 c.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha affermato la natura disponibile dell’area di cui è causa, in relazione alla ritenuta insussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo per l’affermazione del carattere indisponibile del bene .
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 93 d.lgs. n. 259 del 200 3 e all’art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997, in ragione della ritenuta mancata applicazione da parte della Corte d’appello della normativa di settore, secondo la quale l’occupazione di aree o infrastrutture da parte degli operatori di comunicazione elettroniche, per l’esercizio del servizio pubblico , deve essere assoggettata a canoni non rimessi alla volontà delle parti, ma ad un criterio normativo predeterminato, che prevede un canone ‘agevolato’ .
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 8 -bis d.l. n. 135 del 2018, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’art. 93 d.lgs. n. 259 del 2003 non si applica anche ai beni del patrimonio disponibile anche per il tempo successivo alla data di entrata in vigore della norma, con violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 831-bis, l. n. 160 del 2019, come modificato dall’art. 40, comma 5, l. n. 108 del 2021.
Occorre preliminarmente rilevare che in data 03/09/2025, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal procuratore speciale della società e dai difensori di quest’ultima , contenente l’accettazione sottoscritta dalla controparte e dal difensore di quest’ultima , anche per la compensazione delle spese di lite.
Deve, dunque, dichiararsi l’estinzione del giudizio.
Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, poiché l’accettazione del controricorrente esclude il potere di questa Corte di provvedere al riguardo, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c.
Vertendosi in ipotesi di estinzione del giudizio, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, n. 25485 del 12/10/2018).
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME