Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7093 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7093 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26476/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al l’atto di rinuncia , dall’AVV_NOTAIO, domiciliata per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, , così elettivamente domiciliata
-controricorrente – e nei confronti di
SIVORI NOME
avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 1990/2022, pubblicata in data 11 agosto 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
Fatti di causa
Il Tribunale di Genova ha confermato la sentenza di primo grado con cui il Giudice di pace di Chiavari aveva condannato RAGIONE_SOCIALE a restituire, ex art. 2033 cod. civ., a NOME COGNOME e NOME COGNOME le somme richieste, avendone ritenuto indebito il pagamento a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazione delle acque reflue.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di sei motivi.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
NOME COGNOME non ha svolto attività difensiva in questa sede.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
La ricorrente, in prossimità dell’adunanza camerale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
Ragioni della decisione
L ‘ intervenuta rinuncia esime il Collegio dallo scrutinio dei motivi di ricorso.
La rinuncia non risulta accettata dalla controricorrente, ma ciò non ne esclude la validità ed efficacia, posto che la rinuncia al ricorso
non ha carattere accettizio, cosicché essa esplica effetti anche qualora il destinatario non vi abbia aderito, salvo l’onere delle spese sul rinunciante (cfr., tra le tante, Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140; Cass., sez. 3, 11/10/2022, n. 29660).
A tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
Le spese di lite, nel rapporto tra la ricorrente e la controricorrente, vanno poste a carico della ricorrente e, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, sono liquidate come in dispositivo. Nulla deve disporsi in favore dell’intimato che non ha svolto attività difensiva.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., sez. 6 -2, 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 -3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n. 10140/2020, cit.).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 21 dicembre 2023
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME