Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1639 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1639 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1035/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, con domicili digitali ‘ ‘ e ‘ ‘ , rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 1887/2021, depositata il 07/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
-Con ricorso affidato a due motivi, la RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Firenze, resa pubblica il 7 ottobre 2021, che -in sede di riassunzione a seguito della pronuncia rescindente di questa Corte (ord. n. 13992/2018) -accoglieva in parte le domande avanzate da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, volte ad ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti per la presenza, nelle vicinanze dei propri terreni e della propria azienda agricola, di una discarica gestita dalla predetta società, e condannava la stessa RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 234.100 in favore di NOME COGNOME, della somma di euro 109.850 in favore di NOME COGNOME, della somma di euro 99.350 in favore di NOME COGNOME e della somma di euro 99.350 in favore di NOME COGNOME, oltre interessi legali e spese dell ‘ intero giudizio nella misura di ¾, compensando il restante ¼.
-Hanno resistito con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno anche proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi.
-In data 16 giugno 2023 la RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione; il successivo 3 novembre, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato atto di accettazione della rinuncia al ricorso principale e di rinuncia al proposto ricorso incidentale, aderendo, altresì, alla richiesta di compensazione delle spese del giudizio di legittimità avanzata dalla ricorrente principale.
CONSIDERATO CHE:
– Il presente giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per rinuncia sia al ricorso principale, che a quello incidentale.
Prima dell ‘ adunanza in camera di consiglio sono stati, infatti, depositati gli atti con i quali la società ricorrente e i ricorrenti incidentali, personalmente e tramite i propri difensori, hanno dichiarato di rinunciare alle rispettive impugnazioni, con compensazione delle spese del giudizio.
Trattasi di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall ‘ art. 390 c.p.c., cui deve seguire la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
-Non sussistono i presupposti di cui all ‘ art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il raddoppio del contributo unificato ivi previsto si applica ai soli casi del rigetto dell ‘ impugnazione o della sua declaratoria d ‘ inammissibilità (originaria) o d ‘ improcedibilità, sicché non è applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (tra le molte: Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 19071/2018).
P.Q.M.
dichiara l ‘ estinzione del giudizio di legittimità e ne compensa interamente le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza