Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1438 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1438 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7175/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 1731/2019 depositata il 17/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1-NOME COGNOME con atto notificato il 17 febbraio 2020, ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 1731/2019 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 17 luglio 2019.
Resistono con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME.
2 – La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4quater , e 380 bis.1, c.p.c.
3 La Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 750/2016 del Tribunale di Livorno, che aveva condannato la stessa appellante alla riduzione in pristino di edificazioni realizzate in un cortile comune per violazione dell’art. 1102 c.c., delle distanze legali e di norme in tema di scolo delle acque piovane.
Con citazione del 10 dicembre 2016, NOME COGNOME aveva appellato la sentenza di primo grado per ‘errori’ così riportati nella pronuncia della Corte d’appello:
‘1) errore del Giudice di primo grado per aver condannato l’appellante alla demolizione della parte dell’edificio oggetto di ampliamento, della scala di accesso al piano superiore, del casotto, della tettoia e relativa pavimentazione;
errore del Tribunale nell’aver rigettato la richiesta di prova per testi proposta in primo grado dall’odierna appellante;
errore del Giudice di primo grado nel condannare l’odierna appellante all’esecuzione di opere di messa a norma della canna fumaria;
errore del Giudice di primo grado nel condannare l’odierna appellante all’esecuzione di opere di messa a norma dello scarico acque piovane;
errore del Giudice di primo grado nel condannare l’odierna appellante all’esecuzione di opere di messa a norma del sistema smaltimento reflui;
errore del Giudice di primo grado nel condannare l’odierna appellante al risarcimento dei danni per il danneggiamento della recinzione;
errore del Giudice di primo grado nel condannare l’odierna appellante alla rifusione della metà delle spese di lite e per aver posto le spese di c.t.u. integralmente a suo carico’.
La Corte di Firenze ha tuttavia sostenuto che ” atto d’appello dell’appellante COGNOME NOME non indica né il percorso motivazionale della pronuncia gravata, né i vizi dedotti in fatto e in diritto con l’indicazione delle norme e principi violati dal primo Giudice, né, infine, indica gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal Tribunale in motivazione, allegandoli alle conseguenze che dovrebbero discendere dalle censure mosse.
L’atto d’appello contiene solo argomentazioni già formulate in primo grado che contrastano solo quanto dedotto dalla controparte, senza alcun minimo riferimento e sufficiente contrapposizione alla motivazione della sentenza di primo grado’.
L’unico motivo del ricorso di NOME COGNOME denuncia l’ error in procedendo per violazione dell’art. 342 c.p.c., norma che, ai fini dell’ammissibilità dell’appello, prescrive che la motivazione dell’atto introduttivo indichi le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado con indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge. L’atto di appello, illustra la ricorrente, aveva rivolto ai giudici di secondo grado la richiesta di rinnovare il giudizio sull’ampliamento dell’edificio, sulla scala di accesso al piano superiore, sul manufatto denominato ‘casotto’, sulla tettoia e relativa
pavimentazione, nonché sulle domande relative a canna fumaria, scarico acque piovane, smaltimento reflui e risarcimento danni, in rapporto all’art. 1102 c.c.
5. In via pregiudiziale, i controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto la sentenza n. 1731/2019 della Corte d’appello di Firenze, come da allegata ricevuta di accettazione, era stata notificata in data 18 luglio 2019 dall’avvocato NOME COGNOME a mezzo p.e.c. ai procuratori costituiti di NOME COGNOME avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
6. In data 7 dicembre 2023 il difensore della ricorrente, munito di mandato speciale a tale effetto, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso.
Essendo la rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione dell’adunanza per la decisione sul ricorso, sulla stessa deve provvedersi con ordinanza (art. 391, comma 1, c.p.c.).
Non risulta che i controricorrenti abbiano aderito alla rinuncia, come da memoria dagli stessi depositata, sicché deve pronunciarsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, con condanna della ricorrente al rimborso in favore dei medesimi controricorrenti.
In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione