Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35021 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35021 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2869/2021 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA LARGO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
FERROVIE DEL SUD RAGIONE_SOCIALE IN CONCORDATO PREVENTIVO (FSE), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, LO RUSSO REGINA, NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE DI NOME COGNOME
-intimati- avverso PROVVEDIMENTO di TRIBUNALE BARI n. 5892/2019 depositata il 25/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.- La società RAGIONE_SOCIALE promuoveva avanti al Tribunale di Bari azioni di responsabilità contro l’amministratore NOME COGNOME il quale otteneva l’autorizzazione a chiamare in causa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) quale socio unico della società stessa, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME quali sindaci della società, la società di revisione NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, e la propria compagnia di assicurazione RAGIONE_SOCIALE per sentire dichiarare la loro responsabilità esclusiva o solidale per i fatti di causa. L’attrice estendeva le proprie domande nei confronti dei terzi chiamati, costituitisi in giudizio.
Dopo il deposito delle memorie di trattazione e istruttorie, il giudice, considerato che la decisione in ordine alle eccezioni preliminari sollevate dai terzi chiamati società di revisione, sindaci e MIT, poteva definire il giudizio con riferimento alla controversia tra questi ultimi da un lato, e l’attrice e il convenuto dall’altro, disponeva la separazione della posizione di costoro dal giudizio originario -che restava pendente tra la società attrice, il convenuto e la compagnia assicuratrice di questi – e fissava per il giudizio cosi’ separato – tra attrice convenuto e predetti terzi chiamati l’udienza della precisazione delle conclusioni.
A detta udienza -che si svolgeva mediante trattazione scritta- il giudice, rilevato che « a seguito del provvedimento di separazione dei giudizi COGNOME NOME non era più parte del presente giudizio sicché non potevano essere esaminate le richieste da lui formulate con le note scritte depositate » assegnava a tutte le parti tranne che a COGNOME i termini di cui all’articolo 190 c.p.c.
Contro detta ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso straordinario in Cassazione affidandolo a te motivi. Le controparti sono rimaste intimate.
Con successiva ordinanza, in data 15 febbraio 2021 il Tribunale di Bari, a fronte dell’istanza di sospensione del giudizio proposta da COGNOME in attesa della definizione del ricorso straordinario per Cassazione, ha revocata l’ordinanza impugnata ed ha concesso un nuovo termine ex art. 190 c.p.c. a tutte le parti del processo, compreso l’odierno ricorrente.
Nella memoria depositata il 25.11.2024 il ricorrente, preso atto dell’intervenuta revoca del provvedimento impugnato, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, ma ha chiesto alla Corte di prendere atto della fondatezza dei motivi che hanno costretto il comparente al deposito del ricorso straordinario per Cassazione e dello scorretto contegno processuale dei terzi chiamati che, «nonostante l’abnormità del provvedimento impugnato», intendevano avvalersene come risultava dagli scritti conclusionali frattanto depositati, e ciò ai fini della decisione sulle spese di lite e sulla duplicazione del contributo unificato in ipotesi di soccombenza, visto che nella specie « a buon ragione si è trovato costretto a ricorrere per Cassazione».
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente si duole della nullità dell’ordinanza impugnata in quanto ritenuta emessa: (a) in violazione del litisconsorzio processuale necessario determinatosi con la chiamata dei terzi in causa (ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 102 c.p.c.); (b) del principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non trovando più le domande svolte dal convenuto COGNOME nei confronti dei terzi chiamati l’ambito processuale nel quale possono essere decise (ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per violazione degli artt.99 e 112 c.p.c.); (c) del diritto
di difesa del ricorrente (ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 24 Cost. 101 c.p.c. e 190 c.p.c.).
Quanto all’ammissibilità del mezzo di gravame proposto reputa che il provvedimento, ancorché emesso in forma di ordinanza, non producesse effetto solo sul piano processuale, ma assumesse carattere decisivo e definitivo, determinando un pregiudizio irreparabile ai diritti del ricorrente e alla validità del processo e non potendo essere altrimenti impugnato se non ex articolo 111 comma 7 cost e 360 c.p.c.
Il collegio osserva che la rinuncia al ricorso intervenuta a seguito della revoca del provvedimento impugnato, determina l’estinzione del procedimento senza necessità di accettazione essendo le parti resistenti rimaste intimate, e che, per tale ragione non deve essere vagliata l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso agli effetti della soccombenza virtuale in funzione della decisione sulle spese di lite, e neppure della decisione sul raddoppio del contributo unificato, che invero non è previsto in tal caso.
Invero come stabilito da questa Corte « in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica » (Cass. n. 34025/2023; nello stesso senso Cass. n. 1343/2019)
Perciò deve dichiararsi l’estinzione del giudizio e darsi atto che nessun provvedimento è necessario per la regolazione delle spese di lite in assenza di controparti costituite.
P.Q.M.
La Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio. Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione