Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32673 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32673 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14642-2021 proposto da:
NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 777/2021 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/03/2021;
lette le memorie del controricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
NOME COGNOME quale erede della defunta madre NOME COGNOME, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia Wessely NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME (altra coerede della COGNOME), deducendo che in data 29 dicembre 1995 il NOME aveva venduto alla COGNOME ed al COGNOME un appartamento in Venezia all’Isola della Giudecca, del quale la COGNOME aveva acquistato l’usufrutto ed il COGNOME la nuda proprietà.
In realtà, nonostante la formale intestazione in capo ai due acquirenti, all’epoca coniugati, dei due diversi diritti, l’intero corrispettivo era stato versato solo dalla madre e che l’attribuzione della nuda proprietà al convenuto era frutto di una simulazione parziale e relativa, dovendo in realtà reputarsi che l’acquisto da parte del COGNOME fosse riconducibile ad una donazione effettuata in suo favore dell’allora moglie.
Chiedeva quindi di accertare la nullità della donazione dissimulata in quanto priva della forma scritta imposta per la sua validità, ed in subordine che ne fosse dichiarata la revoca per ingratitudine, atteso che, la condotta del convenuto, in occasione del divorzio dalla madre, si connotava come gravemente ingiuriosa nei confronti della donante.
Si costituiva il convenuto che contestava la fondatezza della domanda, ed in via riconvenzionale chiedeva di accertare che, per
effetto del decesso dell’usufruttuaria, era divenuto pieno proprietario del bene, così che l’attrice, che era rimasta nel possesso dell’immobile, andava condannata alla restituzione dello stesso nonché alla condanna al pagamento di un’indennità per l’occupazione a far data dal giorno successivo alla morte dell’usufruttuaria.
Dichiarata la contumacia di NOME COGNOME il giudizio era riassunto nei confronti di NOME COGNOME erede del venditore NOMECOGNOME deceduto nelle more del giudizio.
Il Tribunale adito rigettava la domanda principale ed accoglieva la riconvenzionale del convenuto, e la relativa sentenza era appellata da parte dell’attrice, cui resisteva il convenuto.
La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 777 del 24 marzo 2021 ha rigettato l’appello della Katz.
Nel merito rilevava che si palesava infondata la censura con la quale l’attrice contestava il corretto apprezzamento delle prove, ai fini dell’accoglimento della domanda di simulazione.
La circostanza che il Thoma avesse riferito di aver ricevuto il prezzo della vendita dalla COGNOME non dimostrava la donazione dissimulata, né rilevava il fatto che nel preliminare, concluso dalla sola COGNOME, la stessa si fosse riservata la nomina di un terzo, facoltà poi esercitata allorché aveva designato il convenuto quale acquirente della nuda proprietà.
In tal senso contava quanto emergeva dal contenuto dell’atto di vendita, essendo peraltro assente la controdichiarazione idonea a documentare l’accordo simulatorio. Né poteva ipotizzarsi, come già sostenuto dal giudice di primo grado, che fosse stata conclusa una donazione indiretta.
Quanto alla domanda di revocazione per ingratitudine, la Corte distrettuale riteneva che l’attrice fosse decaduta, in quanto la dichiarazione di rievoca della donazione era intervenuta nel 2005, ben oltre un anno dal divorzio dal NOME, e sebbene la COGNOME fosse venuta a conoscenza della condotta infedele del marito già nel corso del procedimento di divorzio.
Ciò implicava anche l’infondatezza della domanda di petizione ereditaria.
In relazione al quinto motivo di appello, che investiva l’accoglimento della riconvenzionale, la sentenza di appello riteneva irrilevante la pronuncia con la quale il Tribunale di Venezia aveva in precedenza accolto la domanda possessoria della COGNOME, in relazione allo spoglio posto in essere dal COGNOME dopo la morte dell’usufruttuaria, in quanto l’accoglimento di tale domanda non precludeva un diverso accertamento nel giudizio petitorio circa l’esistenza di un legittimo titolo possessorio, la cui carenza giustificava la condanna al pagamento di un’indennità.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso NOME COGNOME
L’intimato resiste con controricorso, illustrato da memorie.
In data 17/09/2024 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
La rinuncia non risulta però essere stata accettata dal controricorrente, e per l’effetto il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c., occorrendo però procedere alla regolamentazione delle spese che vanno poste a carico della ricorrente, come da dispositivo che segue.
PQM
Dichiara l’estinzione del giudizio e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi € 2.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 novembre 2024