Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19438 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 19438 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 15/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 25784/2024 R.G., proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno indicato i seguenti indirizzi PEC: e
;
-ricorrente –
contro
COMUNE DI COGNOME E INCISA COGNOME, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato il seguente indirizzo PEC: ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1630/24, depositata il 27 settembre 2024.
Rilevato che l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso la sentenza del 27 settembre 2024, con cui la Corte d’appello di Firenze ha rigettato il gravame da essa interposto avverso la sentenza emessa il 1° marzo 2023 dal Tribunale di Firenze, che aveva rigettato la domanda di pagamento della somma di Euro 10.286.388,61, proposta dalla ricorrente nei confronti del Comune di Figline e Incisa Valdarno, a titolo di risarcimento dei maggiori oneri sopportati per l’esecuzione del contratto di ap-
palto stipulato il 4 marzo 2010;
che il Comune ha resistito con controricorso.
Considerato che con atto ritualmente sottoscritto anche dai difensori, depositato in Cancelleria il 5 maggio 2025 e comunicato al difensore del Comune il 7 maggio 2025, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, affermando che la controversia è stata definita in via stragiudiziale;
che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore alla fissazione della data della decisione, sussistono i presupposti prescritti dall’art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del giudizio, non assumendo alcun rilievo, in contrario, la circostanza che, nonostante la rituale comunicazione della rinuncia, il Comune non l’abbia accettata;
che, ai fini dell’estinzione del giudizio, non è infatti richiesta l’accettazione della controparte, la quale viene in considerazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., soltanto ai fini dell’esclusione della condanna del rinunciante alle spese, giacché la rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (cfr. Cass., Sez. Un., 25/03/2013, n. 7378; Cass., Sez. V, 28/05/2020, n. 10140);
che, in assenza dell’accettazione, l’esclusione della condanna alle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale può disporne la compensazione soltanto in presenza di circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale di cui all’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. I, 22/05/2020, n. 9474; Cass., Sez. VI, 26/ 02/2015, n. 3971);
che, nella specie, le predette circostanze vanno individuate nell’accordo intervenuto tra le parti per la definizione stragiudiziale della controversia, la cui stipulazione non è stata contestata dal controricorrente, pur avendo la ricorrente omesso di precisarne i termini e di allegarne copia alla rinuncia;
che la rinuncia al ricorso preclude l’applicazione dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art, 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la cui ratio , consistente nella finalità di scoraggiare impugnazioni pretestuose o dilatorie, consente di circoscriverne
l’operatività ai soli casi in cui il giudizio di legittimità si concluda con l’integrale conferma della statuizione impugnata o con la dichiarazione d’inammissibilità originaria del ricorso (cfr. Cass., Sez. VI, 12/11/2015, n. 23175; v. anche Cass., Sez. III, 10/02/2017, n. 3542; Cass., Sez. II, 2/07/2015, n. 13636).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma il 14/07/2025